>

Fotovoltaico e reverse charge

  • di Luigi Mondardini

    La C.M. 37/E del 22.12.2015 si occupa dell’attività di installazione e di manutenzione degli impianti fotovoltaici.

    La nozione di edificio  di cui alla  C.M. 14/E/2015 è quella prevista  all’articolo 2 del Decreto Legislativo 19 agosto 2005, n. 192, recante “Attuazione della Direttiva 2002/91/CE , dove si definisce l’edificio come “un sistema costituito dalle strutture edilizie esterne che delimitano uno spazio di volume definito, dalle strutture interne che ripartiscono detto volume e da tutti gli impianti e dispositivi tecnologici che si trovano stabilmente al suo interno; la superficie esterna che delimita un edificio può confinare con tutti o alcuni di questi elementi: l’ambiente esterno, il terreno, altri edifici; il termine può riferirsi a un intero edificio ovvero a parti di edificio progettate o ristrutturate per essere utilizzate come unità immobiliari a sé stanti”
     
    Aderendo ad interpretazione restrittiva della norma,  sono da ricomprendere nella nozione di edificio: 
     
    - i fabbricati ad uso abitativo e quelli strumentali, ivi compresi quelli di nuova costruzione, nonché  parti di essi ; 
    - gli edifici in corso di costruzione rientranti nella categoria catastale F3 e le “unità in corso di definizione” rientranti nella categoria catastale F4.
     
    Non sono invece compresi nella nozione di edificio: i terreni, parti  del suolo,  parcheggi, piscine, giardini, etc. sempre che  questi non costituiscano un elemento integrante dell’edificio stesso (ad esempio, piscine collocate sui terrazzi, giardini pensili, impianti fotovoltaici collocati sui tetti, etc.).
     
    Per quanto riguarda gli impianti fotovoltaici , la  C.M. 37/E del 22.12.2015 precisa che:
     
    - l’attività di installazione ,  manutenzione ordinaria e straordinaria, di impianti fotovoltaici “integrati” o “semi-integrati” agli edifici  come ad ad esempio, nel caso in cui siano posizionati sul tetto dell’edificio,  rientra nel reverse charge;
     
    - si applica inoltre  il meccanismo del reverse charge anche all’installazione di impianti fotovoltaici “a terra”, sempre che questi ultimi, anche se  posizionati all’esterno dell’edificio, siano funzionali  allo stesso;
     
    - viceversa  l’installazione di impianti  fotovoltaici  posti  sul lastrico solare (o su aree di pertinenza di fabbricati di un edificio), accatastate autonomamente in categoria D/1, ovvero D/10, non costituendo un edificio né parte dell’edificio sottostante, non dovrà essere assoggettata al meccanismo del reverse charge .
     
    Un’ultima annotazione: facendo riferimento al concetto di edificio fornito dal Regolamento UE  1042/2013, gli impianti fotovoltaici non possono essere considerati assimilati all’edificio.
     
    Il Regolamento UE 1042/2013 entrerà in vigore il 1° gennaio 2017; tuttavia l’Amministrazione Finanziaria , al momento, non utilizza  tale riferimento per individuare la nozione di edificio .
     

Ti potrebbe anche interessare:

    Novità flash

    venerdì 08 aprile 2022 ISTAT Febbraio 2022martedì 19 gennaio 2021 ISTAT :Indice del mese di DICEMBRE 2020martedì 19 maggio 2020 ISTAT aprile 2020domenica 15 marzo 2020 Proroga dei versamenti del 16 marzoVai all'archivio

    Quesito del giorno

    venerdì 08 aprile 2022 Locazioni stipulate dai giovani: detrazioni
    venerdì 08 aprile 2022 Detrazione Edilizia: la cessione a terzi
    lunedì 04 aprile 2022 Fattura elettronica: le sanzioni
    lunedì 04 aprile 2022 Bonus verde: proroga
    domenica 03 aprile 2022 Bonus facciate: proroga
    Vai all'archivio

    Link