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Forfettario : semplificazioni ed esonero dalle ritenute

  • di Luigi Mondardini

    Tra le semplificazioni del regime il non assoggettamento alle ritenute.

    Numerose le  semplificazioni previste  per questo regime:

    -        esonero dalla tenuta delle scritture contabili, sia ai fini IVA che reddituali;

    -        la non applicazione dell’IVA sulle  operazioni attive e l’ indetraibilità dell’IVA sugli acquisti;

    -        esonero di diversi adempimenti IVA :  liquidazioni/versamenti periodici IVA,  dichiarazione annuale, comunicazione clienti e fornitori e black-list;

    -        non assoggettamento a ritenuta alla fonte dei ricavi/compensi;

    -        non assunzione della qualifica di sostituto d’imposta in quanto il soggetto forfetario non opera ritenute alla fonte;

    -        esclusione dall’IRAP;

    -        possibilità di sostenere spese per l’impiego di lavoratori non superiori a € 5.000 lordi annui;

    -        esclusione dall’applicazione degli studi di settore/parametri.

    A ciò va aggiunto il particolare sistema di determinazione del reddito in maniera forfettaria e cioè:

    - attraverso l’applicazione di un coefficiente di redditività ai ricavi/compensi percepiti, con conseguente irrilevanza dei costi/spese e l’ applicazione al reddito conseguito di un’imposta sostitutiva del 15%;

    Sul versante contributivo è previsto , limitatamente alle imprese,  un regime agevolato che prevede la riduzione dei contributi dovuti.

    Per quanto concerne  in particolare le ritenute il regime forfettario prevede due tipi di esclusioni:

    -        i contribuenti  non subiscono la ritenuta alla fonte sui ricavi/compensi conseguiti

    -        e non sono  tenuti ad operare ritenute alla fonte ; devono peraltro  indicare in dichiarazione dei redditi il codice fiscale del percettore delle somme che non sono state assoggettate a ritenuta.

    Al fine di non assoggettare  i ricavi o compensi  a ritenuta d’acconto,  l’imprenditore dovrà rilasciare un’apposita dichiarazione al sostituto d’imposta nella quale  indicare che i corrispettivi sono riferiti a reddito soggetto a tassazione sostitutiva.

    L’esclusione della ritenuta opera  anche per i ricavi d’impresa assoggettati alla ritenuta operata dai condomini o dagli istituti di credito sui ricavi relativi a spese che concedono detrazioni fiscali.

    Pertanto, i professionisti e gli intermediari di commercio dovranno riportare in fattura la seguente dicitura: “Prestazione non soggetta a ritenuta d’acconto ai sensi del comma 67 art. 1 della Legge n. 190 del 29 dicembre 2014”.

    Il contribuente in regime forfettario non assume la  qualifica di sostituto d’imposta; peraltro nel regime forfetario è possibile assumere collaboratori,  entro il limite annuale di 5.000 euro.

    In questo caso  è prevista l’esclusione dall’applicazione della ritenuta e, quindi  del suo versamento e dichiarazione; tale esclusione  si estende anche ai compensi corrisposti a professionisti per eventuali prestazioni di servizi ricevute.

    Si dovranno peraltro indicare  nella propria dichiarazione dei redditi il codice fiscale del soggetto percipiente e l’ammontare del reddito erogato non soggetto a ritenuta.


     

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