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Forfettario: passaggio al nuovo regime e legami con quello precedente

  • di Luigi Mondardini

    Oggi è l’unico regime fiscale di favore per chi inizia una nuova attività nel 2016

    Tale  regime è stato introdotto dalla Legge di Stabilità 2015 (Legge n. 190/2014) a decorrere dal 1° gennaio dello scorso anno.
     
    La Legge n. 208/2016 ha inserito  alcune modifiche rispetto allo scorso anno; in particolare:
     
    - l’innalzamento delle soglie dei ricavi/compensi da non superare per fruire del regime e per permanervi ;
     
    - la reintroduzione del  minimale contributivo anche se con una riduzione del 35%. 
     
    Per chi  al 1° gennaio di quest’anno era già in attività  e  operava in regimi diversi, quello forfettario è il regime agevolato naturale. Pertanto, ove siano rispettati i requisiti richiesti, è il regime a cui si accede salvo diversa opzione.
     
    Può quindi capitare che passando ad un diverso regime, ad esempio al forfettario, si ponga la questione di che fine facciano le perdite fiscali di precedenti periodi di imposta.
     
    Si ricorda che nel regime forfettario, il reddito imponibile non è  dato dalla differenza “ Ricavi – costi “ , in maniera analitica , ma in misura  forfettaria e cioè applicando ai ricavi/compensi un coefficiente di redditività  che   varia a seconda del settore di attività in cui si opera.
     
    Non è quindi possibile  portare in deduzione i costi inerenti ad eccezione dei  contributi previdenziali ed assistenziali versati , a seconda della modalità prevista  (gestione separata, contributi IVS, contributi dovuti alle casse di appartenenza, ecc.). 
     
    La Stabilità 2015, non modificata da quella 2016,  prevede: e: “le perdite fiscali generatesi nei periodi d'imposta anteriori a quello da cui decorre il regime forfetario possono essere computate in diminuzione del reddito determinato ai sensi del comma 64 secondo le regole ordinarie stabilite dal testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917”. 
     
    Chi passa  dal regime ordinario (2015) al forfettario (2016) potrà quindi portare in deduzione l’eventuale perdita generata nell’esercizio precedente. 
    Analogamente il contribuente che nel 2014 operava nel regime ordinario e ha chiuso l’esercizio in perdita, passando nel 2015  al forfettario, potrà  dedurre la perdita 2014 nel Modello Unico 2016 .
     
    Le perdite dei precedenti esercizi vanno riportate al  LM37   fino a concorrenza dell’importo di rigo LM36 (reddito netto). 
     

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