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Forfettario, opzioni per altri regimi e vincoli di durata

  • di Luigi Mondardini

    Il regime forfettario applica naturalmente.

     
    Essendo infatti  un regime naturale,  nel rispetto dei requisiti  previsti, il contribuente è automaticamente in regime forfettario.
     
    In caso di inizio attività va segnalato  il possesso dei requisiti barrando l’apposito campo del modello AA9/12, di richiesta di apertura partita IVA.
     
    Il forfait è quindi  automatico; in ogni caso il contribuente può  scegliere di non avvalersi di tale regime.
     
    Vi sono due alternative: 
     
    - la scelta di determinare il  reddito in regime di contabilità semplificata; 
     
    - oppure  in regime di contabilità ordinaria.
     
    Qualora il  contribuente esprima un’opzione che interessa  sia l’aspetto reddituale che l’IVA , il vincolo minimo di mantenimento del regime per il quale si è optato è triennale.
     
    Tuttavia, questa norma di carattere generale può essere derogata in presenza di “eventi straordinari fiscali”.
     
    Alla luce di quanto sopra, la situazione si presenta piuttosto articolata.
     
     
    Un soggetto , naturalmente forfettario, ma che ha scelto  per la contabilità semplificata avrà le seguenti opzioni:
     
    - scelta effettuata nel 2015: il vincolo sarebbe durato  fino al 2017; tuttavia  in funzione dell’evento straordinario del mutamento delle regole della contabilità semplificata, è possibile la revoca già a partire dal 1 gennaio 2017. In questo caso il soggetto dovrebbe restare in contabilità semplificata nel 2015 e nel 2016. 
     
     
    - Scelta operata nel  2016: il vincolo  sarebbe fino al 2018; anche in questo caso in forza dell’evento straordinario del mutamento delle regole della contabilità semplificata, è possibile la  revoca già a partire dal 1 gennaio 2017 . In questo caso la permanenza nel regime di contabilità semplificata è valida  solo nel 2016. 
     
     
    - Scelta operata nel  2017: vincolo fino al 2020.   
     
    - Scelta effettuata dopo il 2017: vincolo triennale.
     
    Qualora il soggetto  naturalmente forfettario, abbia viceversa optato per la contabilità ordinaria , in  questo caso il vincolo minimo triennale deve essere comunque rispettato.
     
    Infatti non si è verificato nessun evento straordinario concernente il regime di contabilità ordinaria.
     
     
     

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