Il regime forfettario applica naturalmente.
Essendo infatti un regime naturale, nel rispetto dei requisiti previsti, il contribuente è automaticamente in regime forfettario.
In caso di inizio attività va segnalato il possesso dei requisiti barrando l’apposito campo del modello AA9/12, di richiesta di apertura partita IVA.
Il forfait è quindi automatico; in ogni caso il contribuente può scegliere di non avvalersi di tale regime.
Vi sono due alternative:
- la scelta di determinare il reddito in regime di contabilità semplificata;
- oppure in regime di contabilità ordinaria.
Qualora il contribuente esprima un’opzione che interessa sia l’aspetto reddituale che l’IVA , il vincolo minimo di mantenimento del regime per il quale si è optato è triennale.
Tuttavia, questa norma di carattere generale può essere derogata in presenza di “eventi straordinari fiscali”.
Alla luce di quanto sopra, la situazione si presenta piuttosto articolata.
Un soggetto , naturalmente forfettario, ma che ha scelto per la contabilità semplificata avrà le seguenti opzioni:
- scelta effettuata nel 2015: il vincolo sarebbe durato fino al 2017; tuttavia in funzione dell’evento straordinario del mutamento delle regole della contabilità semplificata, è possibile la revoca già a partire dal 1 gennaio 2017. In questo caso il soggetto dovrebbe restare in contabilità semplificata nel 2015 e nel 2016.
- Scelta operata nel 2016: il vincolo sarebbe fino al 2018; anche in questo caso in forza dell’evento straordinario del mutamento delle regole della contabilità semplificata, è possibile la revoca già a partire dal 1 gennaio 2017 . In questo caso la permanenza nel regime di contabilità semplificata è valida solo nel 2016.
- Scelta operata nel 2017: vincolo fino al 2020.
- Scelta effettuata dopo il 2017: vincolo triennale.
Qualora il soggetto naturalmente forfettario, abbia viceversa optato per la contabilità ordinaria , in questo caso il vincolo minimo triennale deve essere comunque rispettato.
Infatti non si è verificato nessun evento straordinario concernente il regime di contabilità ordinaria.