La domanda entro il 28 febbraio: la tardiva non ha efficacia
Si tratta di termine perentorio per la presentazione all’INPS della richiesta di riduzione dei contributi previdenziali da parte dei soggetti che usufruiscono del regime forfetario ex L. 190/2014.
La riduzione ,che ammonta al 35% della contribuzione ordinariamente dovuta alle predette Gestioni sia sul minimale sia sul reddito eccedente, è limitata agli imprenditori individuali iscritti alle Gestioni degli artigiani e commercianti; sono esclusi i lavoratori autonomi iscritti, a fini previdenziali, alla Gestione separata INPS ex L. 335/95 oppure alle Casse professionali private.
I “forfetari” già esercenti attività d’impresa al 31 dicembre 2017, che aderiscano per la prima volta all’agevolazione contributiva, devono compilare il modello telematico appositamente predisposto all’interno del Cassetto previdenziale per Artigiani e Commercianti dell’INPS.
Per coloro che, pur esercitando attività d’impresa, non risultino ancora titolari di posizione attiva presso le Gestioni autonome dell’INPS, devono predisporre il modello cartaceo allegato alla circ. n. 29/2015, da consegnare alla sede INPS competente.
Il modello va presentato entro il prossimo 28 febbraio , termine che, essendo fissato a pena di decadenza, va rispettato anche nei casi in cui lo stesso cada di sabato o di giorno festivo.
La recente circ. INPS 12 febbraio 2018 n. 27 ha confermato che, per i soggetti che hanno già aderito all’agevolazione contributiva nel 2017, la stessa si applicherà anche nel 2018, ove permangano i requisiti necessari e non sia prodotta espressa rinuncia.
I soggetti che intraprendono una nuova attività d’impresa dal 1° gennaio 2018 aderendo al regime agevolato, per utilizzare l’agevolazione contributiva, devono presentare la domanda in via telematica accedendo al Cassetto previdenziale per Artigiani e Commercianti; con la massima tempestività rispetto alla data di ricezione della delibera di avvenuta iscrizione alla Gestione previdenziale INPS.
In caso di cessazione del regime forfettario volontariamente o per la perdita dei requisiti d’accesso o la verifica di una delle cause ostative, anche l’agevolazione contributiva viene meno a partire dall’anno successivo a quello in cui si verifica l’evento (opzione o fuoriuscita).
La cessazione dell’agevolazione determina ai fini previdenziali, l’applicazione della disciplina ordinaria in materia di determinazione e di versamento della contribuzione dovuta e in ogni caso, l’impossibilità di fruire nuovamente dell’agevolazione contributiva, ancorché il medesimo contribuente torni ad applicare il regime agevolato.