E’ il termine perentorio per l’accesso all’agevolazione.
Scade il 28 febbraio il termine per la presentazione all’INPS della dichiarazione per la fruizione dell’agevolazione contributiva prevista in favore dei soggetti che usufruiscono del regime forfetario di cui alla L. 190/2014.
Possono avvalersi della agevolazione:
- imprenditori individuali (con esclusione dei lavoratori autonomi iscritti, a fini previdenziali, alla Gestione separata INPS oppure alle Casse professionali private), che, possedendo tutte le caratteristiche necessarie, applichino il regime forfetario a fini reddituali.
Dal 2016 l’agevolazione consente la determinazione dei contributi dovuti alle predette Gestioni applicando al reddito forfetario (assoggettato ad imposta sostitutiva) la contribuzione dovuta ai fini previdenziali ridotta del 35%.
La riduzione predetta opera sia per il calcolo della contribuzione sul minimale di reddito, sia per quella eventualmente determinata sul reddito eccedente (circ. INPS n. 35/2016).
Il pagamento di un importo pari al contributo calcolato (con le aliquote previste per le Gestioni artigiani e commercianti, ridotte del 35%) sul minimale di reddito (per il 2017, pari a 15.548 euro), attribuisce il diritto all’accreditamento di tutti i contributi mensili relativi a ciascun anno solare cui si riferisce il versamento.
L’agevolazione contributiva è accessibile esclusivamente solo mediante domanda da trasmettere all’INPS.
I soggetti “forfetari” già esercenti attività d’impresa al 31 dicembre 2016, che aderiscono per la prima volta all’agevolazione contributiva, hanno l’onere di compilare entro il 28 febbraio 2017 (il termine è perentorio) il modello telematico appositamente predisposto all’interno del Cassetto previdenziale per artigiani e commercianti sul sito internet dell’INPS.
Per coloro che, pur esercitando attività d’impresa, non risultino ancora titolari di posizione attiva presso le Gestioni autonome dell’INPS, il modello è cartaceo da consegnare alla sede INPS competente.
Se la domanda è presentata oltre detto termine, l’accesso all’agevolazione è precluso per l’anno in corso e dovrà essere ripresentata una nuova domanda entro il 28 febbraio dell’anno successivo.
Con la circ. INPS n. 22/2017 è stato precisato che, per i soggetti che hanno già aderito all’agevolazione contributiva nel 2016, la stessa si applicherà anche nel 2017, ove permangano i requisiti necessari e non sia prodotta espressa rinuncia.
I soggetti che intraprendono una nuova attività d’impresa dal 1° gennaio 2017 aderendo al regime agevolato, per utilizzare l’agevolazione contributiva, devono presentare la domanda in via telematica accedendo al Cassetto previdenziale per artigiani e commercianti sul sito INPS.
Pesupposto fondamentale per applicare l’agevolazione contributiva è la fruizione del regime agevolato ai fini reddituali.
Nel caso il regime cessi , volontariamente, a seguito di esercizio dell’opzione per il regime ordinario, oppure involontariamente, per la perdita dei requisiti d’accesso o la verifica di una delle cause ostative, anche l’agevolazione contributiva viene meno a partire dall’anno successivo a quello in cui si verifica l’evento (opzione o fuoriuscita).