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Forfettari e fatturazione 2019

  • di Luigi Mondardini

    Sono esonerati dalla emissione della fattura elettronica.

    In particolare il comma 3 dell’articolo 1 del D. Lgs 127/2015 precisa che:

     “Sono esonerati dalle predette disposizioni i soggetti passivi che rientrano nel cosiddetto “regime di vantaggio” ……. e quelli che applicano il regime forfettario”.

    Di conseguenza coloro che aderiscono ai regimi fiscali  suindicati possono continuare ad emettere fatture in formato cartaceo (analogico).

    Detto esonero non si applica per le fatture emesse nei confronti della Pubblica amministrazione, per le quali permane l’obbligo dell’e-fattura.

    Per quanto riguarda l’emissione delle fatture da parte del contribuente forfettario  si ricorda che sussiste l’obbligo di riporto  in fattura l’indicazione  circa l’appartenenza al regime di vantaggio.

    E’ quindi opportuno indicare in calce alla fattura una dicitura del tipo:

    • “Operazione effettuata da soggetto appartenente a regime fiscale di vantaggio ai sensi dell'art.1, commi da 54 a 89, L. n. 190/2014”.

    Inoltre coloro che erano soggetti a ritenuta d’acconto ( è il caso dei  professionisti) devono  segnalare al committente la non applicazione di tale ritenuta all’atto del pagamento della fattura.

    Pertanto la fattura del forfettario deve anche indicare che si tratta di:

    trattasi di:
     

    • “Prestazione non soggetta a ritenuta d'acconto secondo quanto previsto dal punto 5.2 del provvedimento Agenzia Entrate del 22.12.2011 n. 185820”.

    Altro aspetto connesso all’adozione del regime forfettario è connesso alla mancata applicazione dell’ IVA.


    Così i contribuenti forfettari che utilizzano il registratore di cassa , dovranno adeguare lo strumento alla mutata situazione fiscale.

     

     

    In conclusione: i forfettari  possono  continuare a gestire e conservare le  fatture attive e passive in formato cartaceo e sono  liberi digitalizzare il processo di fatturazione.

     

    Occorre evidenziare quanto segue:

     

    • qualora il contribuente forfettario decida di utilizzare le modalità telematiche, indicando ad esempio il codice destinatario o la Pec per la ricezione delle fatture dai propri fornitori, o qualora comunichi sul portale fatture e corrispettivi uno dei detti indirizzi, sarà poi obbligato a conservare digitalmente i documenti fiscali al pari di un normale soggetto Iva.

     

     

     

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