Tra i soggetti esonerati coloro che applicano i regimi agevolati.
In relazione all’obbligo di emissione della fattura in formato elettronico beneficiano dell’esonero le imprese e i lavoratori autonomi che rientrano nei regimi agevolati esonerati dall’applicazione dell’imposta, vale a dire coloro che utilizzano il “Regime di vantaggio” e il “Regime forfettario” .
Inoltre per le fatture ricevute da un soggetto passivo Iva che rientra nel regime forfettario o di vantaggio a partire dal 1° gennaio 2019 non sussisterà più l’obbligo di comunicazione “spesometro”.
Si ricorda che l’esonero dalla fatturazione elettronica non è in ogni caso un divieto; infatti gli operatori in regime di vantaggio o forfettario possono comunque emettere fatture elettroniche come tutti gli altri operatori economici.
In ogni caso qualora il cliente dovesse far parte della Pubblica Amministrazione, comunque la fattura elettronica resterà obbligatoria anche per il contribuente in regime forfettario.
Altra questione è poi la “gestione” delle fatture ricevute, rispetto alle quali il forfettario ha due possibilità:
• pretendere una copia della fattura in modalità analogica, nel qual caso risulta esonerato dagli obblighi di conservazione (vi sarà comunque la possibilità di scaricare la fattura elettronica nella propria area riservata del portale “fatture e corrispettivi”);
• oppure comunicare Pec o codice destinatario per farsi recapitare la fattura elettronica come avviene per gli altri soggetti, nel qual caso scattano gli obblighi di conservazione (che comunque possono essere assolti anche semplicemente sottoscrivendo lo specifico accordo con l’Agenzia delle Entrate).