Il regime forfettario in esame non può essere adottato dai soggetti che esercitano
l’attività prevalentemente:
- nei confronti di datori di lavoro con i quali sono in corso rapporti di lavoro
- o erano intercorsi rapporti nei 2 anni precedenti
- ovvero nei confronti di soggetti direttamente / indirettamente riconducibili ai predetti datori di lavoro ad esclusione dei soggetti che iniziano una nuova attività dopo aver svolto il periodo di pratica obbligatorio per l’esercizio di una professione.
I parametri cui fare riferimento per determinare la prevalenza sono i ricavi conseguiti / compensi percepiti. Il requisito della prevalenza va inteso in senso assoluto.
Pertanto la causa ostativa scatta se i ricavi conseguiti / compensi percepiti nell’anno nei confronti dei datori di lavoro / soggetti a essi riconducibili siano superiori al 50%.
La verifica della prevalenza va effettuata al termine del periodo d’imposta.
La causa ostativa non si applica qualora la cessazione del rapporto di lavoro sia intervenuta anteriormente ai 2 periodi d’imposta precedenti a quello di applicazione del regime forfetario.
La Circolare n. 9/E precisa che:
-
la causa ostativa non riguarda i pensionati, qualora il pensionamento sia obbligatorio ai termini di legge;
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la causa ostativa scatta in caso di interruzione del rapporto di lavoro (ad esempio, licenziamento, dimissioni) e di prosecuzione con l’ex datore di lavoro / soggetti direttamente o indirettamente allo stesso riconducibili dell’esercizio prevalente dell’attività d’impresa / lavoro autonomo, applicando il regime forfetario.
L’Agenzia nella Circolare n. 9/E in esame, precisa inoltre che nel caso in cui, prima dell’1.1.2019, il contribuente conseguiva, sia redditi di lavoro autonomo (o d’impresa), sia redditi di lavoro dipendente (o assimilati), nei confronti dello stesso datore di lavoro, la causa ostativa non scatta se i due rapporti di lavoro “persistono senza modifiche sostanziali per l’intero periodo di sorveglianza. In tal caso, non può verificarsi alcuna trasformazione di attività di lavoro dipendente in attività di lavoro autonomo che la causa ostativa intende evitare, permanendo immutato l’assetto negoziale antecedente la modifica normativa”.
Con riguardo ai soggetti direttamente / indirettamente riconducibili ai datori di lavoro, l’Agenzia nella Circolare n. 9/E in esame precisa che va fatto riferimento ai soggetti controllanti, controllati e collegati ex art. 2359, C.c..
Nell’ambito delle persone interposte di cui al comma 2 del citato art. 2359, vanno ricompresi i familiari ex art. 5, comma 5, TUIR (coniuge, parenti entro il terzo grado e affini entro il secondo grado).