Coefficienti di redditività su compensi/ricavi realizzati.
La legge di Bilancio per il 2019 non ha previsto modifiche su questo aspetto.
Coloro che applicano il regime forfettario determinano il reddito imponibile applicando all’ammontare dei ricavi conseguiti o dei compensi percepiti ( entro un tetto di 65.000 Euro valido per tutti ) uno specifico coefficiente di redditività, che è differenziato a seconda del codice Ateco dell’attività svolta:
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industrie alimentari e delle bevande = 40%;
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commercio all’ingrosso e al dettaglio = 40%;
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commercio ambulante di prodotti alimentari e bevande = 40%;
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commercio ambulante di altri prodotti = 54%;
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costruzioni e attività immobiliari = 86%;
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intermediari del commercio = 62%;
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attività dei servizi di alloggio e di ristorazione = 40%;
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attività professionali, scientifiche, tecniche, sanitarie, di istruzione, servizi finanziari ed assicurativi = 78%;
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altre attività economiche = 67%.
Quindi, ad esempio, un professionista che, nell’anno 2019, percepisce compensi pari a 40mila euro, avrà un reddito imponibile pari a 31.200 (il 78% di 40.000).
Naturalmente, a fronte della determinazione forfettaria del reddito, si avrà:
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da un lato la indeducibilità dei costi sostenuti;
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dall’altro la possibilità di dedurre i contributi previdenziali versati nell’anno che sono, quindi, interamente deducibili dal reddito determinato forfettariamente.
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Sono deducibili anche i contributi corrisposti per conto dei collaboratori dell’impresa familiare fiscalmente a carico o, se non fiscalmente a carico, sono deducibili qualora il titolare non abbia esercitato il diritto di rivalsa sui collaboratori stessi.
Così , a fronte di un reddito imponibile di 31.200 euro e di contributi pagati per euro 3.000, il reddito imponibile netto (su cui applicare l’aliquota di imposta) è di euro 28.200.
L’imposta dovuta ( su 28.200 Euro) si determina applicando una percentuale pari al 15%, sostitutiva dell’imposta sui redditi, delle addizionali regionali e comunali e dell’Irap.
L’imposta è ulteriormente ridotta al 5% per le “nuove” attività per il primo anno di attività e per i successivi quattro, in presenza dei seguenti requisiti:
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il contribuente non abbia esercitato, nei tre anni precedenti l’inizio dell’attività in regime forfettario, attività artistica, professionale o d’impresa, anche in forma associata o familiare;
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l’attività da esercitare non costituisca una mera prosecuzione di altra attività precedentemente svolta sotto forma di lavoro dipendente o autonomo ;
Nel caso di prosecuzione di un’attività svolta in precedenza da altro soggetto, l’ammontare dei relativi ricavi e compensi, realizzati nel periodo d’imposta precedente quello di riconoscimento del predetto beneficio, non sia superiore ai limite di 65mila euro.