>

Fino al 30 giugno 2019, super ammortamento.

  • di Luigi Mondardini

    Novità prevista con l’approvazione della Legge di bilancio 2018.

    In particolare   la maggiorazione del valore dei beni ai fini della deducibilità fiscale dei relativi ammortamenti è del 30 per cento in luogo del 40 per cento. 
     
    La legge di Bilancio 2017 riconfermava  il beneficio, previsto con la legge di stabilità 2016, di usufruire del  super ammortamento, ossia l’aumento del 40 per cento del costo di acquisizione di beni materiali strumentali nuovi.
     
    Sono esclusi i veicoli di cui all’articolo 164, lettere b) e b-bis) del TUIR.
     
    Si tratta degli investimenti effettuati nel periodo d’imposta 2017, nonché per quelli eseguiti fino al 30 giugno 2018, a condizione che, detti investimenti si riferiscano a ordini accettati dal fornitore entro la data del 31 dicembre 2017 e che, entro la predetta data, sia anche avvenuto il pagamento di acconti per importi non inferiori al 20 per cento.
     
    Per quanto riguarda la Legge di Bilancio 2018 è previsto che:
     
    - per coloro ( imprese e professionisti) che  effettuano investimenti in beni materiali strumentali nuovi (  esclusi i veicoli e gli altri mezzi di trasporto di cui all’articolo 164, comma 1, del TUIR)  dal 1º gennaio 2018 al 31 dicembre 2018
     
    - ovvero entro il 30 giugno 2019, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2018 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione, 
     
    con esclusivo riferimento alla determinazione delle quote di ammortamento e dei canoni di locazione finanziaria, il costo di acquisizione è maggiorato del 30 per cento.
     
    Alla luce di quanto sopra, in particolare per gli investimenti effettuati nel primo semestre del 2018 si potranno avere differenti trattamenti:
     
    - se l’acquisto è stato effettuato entro il 31 dicembre 2017 ed è stato effettuato il pagamento di acconti per importi non inferiori al 20 per cento, si applicheranno le regole dell’agevolazione attuali sulla maggiorazione del costo pari al 40 per cento e l’estensione alle autovetture e ai veicoli di cui all’articolo 164, lettera a), del TUIR.
     
    - Altrimenti si applicherà la nuova disciplina prevista dalla legge di bilancio 2018  con l’aumento del costo di acquisto pari al 30 per cento. La maggiorazione non si applica ai veicoli, tranne quelli pesanti, come, autocarri e simili.
     
    Con riferimento all’iper ammortamento la  legge di Bilancio 2018 prevede che l’agevolazione  si applichi  anche agli investimenti in beni materiali nuovi effettuati entro il 31 dicembre 2018, ovvero entro il 31 dicembre 2019, a condizione che, entro la data del 31 dicembre 2018 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione. 
     
    I nuovi termini per l’iper ammortamento si applicano anche agli investimenti in beni immateriali di cui all’allegato B delle legge n.232/2016, per i quali la maggiorazione è del 40 per cento.
     
     
     

Ti potrebbe anche interessare:

    Novità flash

    venerdì 08 aprile 2022 ISTAT Febbraio 2022martedì 19 gennaio 2021 ISTAT :Indice del mese di DICEMBRE 2020martedì 19 maggio 2020 ISTAT aprile 2020domenica 15 marzo 2020 Proroga dei versamenti del 16 marzoVai all'archivio

    Quesito del giorno

    venerdì 08 aprile 2022 Locazioni stipulate dai giovani: detrazioni
    venerdì 08 aprile 2022 Detrazione Edilizia: la cessione a terzi
    lunedì 04 aprile 2022 Fattura elettronica: le sanzioni
    lunedì 04 aprile 2022 Bonus verde: proroga
    domenica 03 aprile 2022 Bonus facciate: proroga
    Vai all'archivio

    Link