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Fino al 23 gennaio 2017 per rottamare le cartelle

  • di Luigi Mondardini

    Pubblicato il Modello di adesione DA1

    Il Decreto Legge 193/2016 , collegato alla Legge di stabilità 2017, ha previsto  la possibilità per qualsiasi contribuente persona fisica, società, ecc. di definire in via agevolata le somme iscritte a ruolo da parte di pubblici Uffici in ruoli “affidati” agli Agenti della riscossione .
     
    Il periodo incluso va dal il 1/01/2000 ed il 31/12/2015 , compresi  gli avvisi di accertamento esecutivi.
     
    La definizione può avvenire o in una  unica soluzione o in un massimo di 4 rate entro il 15/03/2018, e riguarda quanto risulta  iscritto a ruolo a titolo di imposta più  interessi di ritardata iscrizione a ruolo dell'aggio e spese di procedura (es: spese di notifica).
     
    Non si corrispondono  sanzioni,  e  interessi di mora.
     
    Il contribuente che intende aderire alla rottamazione dei ruoli deve entro il 23 gennaio 2017  presentare ad Equitalia SPA  l’istanza compilata sull’apposita modulistica, indicando  il numero di rate, massimo quattro, con le quali intende effettuare il pagamento ed anche la pendenza di giudizi aventi ad oggetto i carichi cui si riferisce la dichiarazione, assumendo l’impegno a rinunciare agli stessi giudizi.
     
    La dichiarazione di adesione dovrà essere presentata dal contribuente o presso gli Sportelli dell'Agente della riscossione, o tramite invio  alla casella e-mail/PEC della Direzione Regionale di Equitalia Servizi di riscossione di riferimento, del modulo DA1, debitamente compilato in ogni sua parte, unitamente alla copia del documento di identità.
     
    Successivamente alla presentazione della domanda, entro il 21 aprile 2017 , ovvero entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore del Decreto in esame, l'Agente della riscossione comunicherà al debitore l'importo complessivo delle somme dovute per la definizione, l'ammontare delle singole rate e la relativa data di scadenza.
     
    In particolare: 1° e 2° rata ciascuna pari ad 1/3 delle somme dovute, 3° e 4° rata ciascuna pari ad 1/6 delle somme dovute.
    La scadenza della 3° rata non può superare il 15/12/2017, quella della 4° rata non può superare il 15/03/2018.
     
    Il pagamento delle somme dovute per la definizione agevolata può essere effettuato 
     
    - mediante domiciliazione sul conto corrente eventualmente indicato dal debitore nella dichiarazione resa all'agente della riscossione entro il 23 gennaio 2017;
     
    - mediante bollettini precompilati, che l'agente della riscossione è tenuto ad allegare alla comunicazione, se il debitore non ha richiesto di eseguire il versamento con domiciliazione sul conto corrente; 
     
    - presso gli sportelli dell'agente della riscossione.
     
    A partire dalla seconda rata, sono dovuti gli interessi del 4,5% annuo: delle somme affidate all’agente della riscossione a titolo di capitale e interessi; degli aggi maturati a favore dell'Agente di Riscossione, del rimborso delle spese per le procedure esecutive, nonché del rimborso delle spese di notifica della cartella.
     
    Esempio:
    a seguito di avviso  bonario notificato nel 2014 relativo ad una maggiore IRPEF per l'anno d' imposta 2011 di 6.000,00 euro e una sanzione per l'omesso versamento per 1.800,00 euro (pari al 30% della maggiore imposta accertata),  l'Agenzia ha proceduto a iscrivere a ruolo l'imposta, la sanzione e gli interessi da ritardata iscrizione a ruolo.
     
    Nel 2015 il contribuente riceve da parte di Equitalia una cartella esattoriale che, non essendo stata definita entro il termine di 60 giorni, riporta l'intimazione ad adempiere al pagamento dell'imposta, della sanzione e degli interessi da ritardata iscrizione a ruolo, degli interessi di mora e dell'aggio della riscossione nella misura dell'8%, oltre alle spese di notifica dell'atto; in particolare:
     
    - imposta Euro 6.000=, sanzione (30%) Euro 1.800=, interessi da ritardata iscrizione Euro 715,20=, aggio 8% Euro 693,12=, interessi di mora 148,80=, spese di notifica Euro 5,88; TOTALE Euro 9.363,00=
     
    L’importo dovuto con  la “rottamazione” sarà pari a : 6.000 ( imposta) , + 715,20 (interessi per ritardata iscrizione) + 537,22 (aggio)  + 5,88 (spese di notifica) = 7.258,30=.
     
    Aderendo alla definizione agevolata il contribuente beneficerebbe di uno sconto pari a 2.104,70 euro.
     
    Gli interessi da ritardata iscrizione sono  calcolati sulle maggiori imposte dovute dal giorno successivo a quello di scadenza del pagamento e fino all'arrivo della cartella
     
    Gli  interessi di mora sono applicati per legge su cartelle e avvisi non pagati entro la scadenza e  sono fissati annualmente con Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, sulla base della media dei tassi bancari attivi.
     
    Attualmente sono pari al 4,13%, sono calcolati nel momento in cui la cartella di pagamento non viene pagata entro il 60° giorno dalla notifica. Tali interessi, sono calcolati quindi sulle maggiori imposte accertate, e non sulle sanzioni e aggio, per ogni giorno di ritardo, partendo dal giorno di notifica all'effettivo pagamento della cartella. 
     
     
     

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