Percorso ad ostacoli per chi intende richiedere il finanziamento.
Il riferimento è alla domanda di finanziamenti pari al 25% del fatturato, con il massimo di 25.000 euro (art. 13 co. 1 lett. m) del DL n. 23/2020 “Decreto Liquidità”)
La dichiarazione:
l’autodichiarazione, che va sottoscritta, è un atto ufficiale, con cui vengono dichiarati dati e informazioni che saranno controllati e dunque ogni eventuale falsa indicazione, anche per mero errore, potrà essere perseguita penalmente.
Si deve accettare che un soggetto terzo in rappresentanza del gestore del Fondo di garanzia, potrà richiedere i documenti per verificare la veridicità delle dichiarazioni e potrà inviare al Gestore del fondo i dati andamentali da Centrale Rischi Banca d’Italia e da Centrali rischi private.
Il Fondo:
con la dichiarazione si accetta che, in caso di mancato rimborso del finanziamento da parte del soggetto beneficiario, il Fondo acquisisca il diritto di rivalersi sullo stesso soggetto beneficiario finale per le somme pagate e proporzionalmente all’ammontare di queste ultime.
Pertanto in caso di mancato rimborso del prestito, parziale o totale, il richiedente riceverà direttamente la cartella esattoriale da Agenzia Entrate-Riscossione, con il debito residuo, aumentato della rivalutazione di legge, degli interessi di mora e dell’aggio.
Revoca del finanziamento e sanzioni:
ove, in caso dal controllo, emerga un qualsiasi errore tale da rendere revocabile, parzialmente o totalmente, il prestito richiesto, scatterà l’obbligo di restituzione immediata di tutte le somme ricevute aumentate degli interessi e di una sanzione da 2 a 4 volte l’importo dell’indebito.
Le motivazioni:
si chiede di indicare per quali finalità o motivi è stata richiesta l’operazione finanziaria.
Sulla base di quanto disposto dall’art. 13 del Dl “Liquidità” e , tenuto conto della la dichiarazione da rendere , il prestito dovrebbe essere richiesto per affrontare i danni da emergenza Covid-19. Infatti al punto 14 del modello Mise occorre dichiarare che la propria attività è stata danneggiata da emergenza Covid-19.
Le imprese a “sofferenza” e il controllo delle banche
Coloro che hanno esposizioni debitorie considerate “sofferenze” dal sistema bancario non avranno accesso alla misura, salvo interventi motivati da altre ragioni.
In ogni caso, le banche, al di là del rilascio della garanzia da parte del fondo, devono effettuare il controllo formale dei requisiti e devono pertanto valutare l’emissione di un prestito ad un soggetto richiedente che non sempre è in possesso del rating sufficiente a concederlo alle condizioni offerte dalla legge.
A ciò si deve aggiungere la questione delle posizioni debitorie pregresse e magari sospese del soggetto richiedente presso lo stesso soggetto finanziatore.