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Ferie estive con sospensione dei termini

  • di Luigi Mondardini

    Contenzioso : sospesi i termini da dal 1° al 31 agosto.

    L’arrivo delle ferie estive coincide con la sospensione dei termini processuali che interessa anche la giustizia tributaria.

    Inoltre un periodo di “tregua” anche per alcune scadenze tributarie.


    In primo luogo il decorso dei termini processuali è sospeso di diritto dal 1º al 31 agosto di ciascun anno, e riprende a decorrere dalla fine del periodo di sospensione .

     
    Dunque è sospeso il termine per la proposizione del ricorso (60 giorni dalla data di notifica dell’atto impugnato)

     

    Nel caso in cui il decorso del termine abbia inizio durante il periodo di sospensione, l’inizio stesso è differito alla fine del periodo (ad esempio, per un avviso di accertamento notificato il 4 agosto 2017, il termine per presentare ricorso inizia a decorrere il 1° settembre 2017 e scade il 30 ottobre 2017).
     

    Se, invece, il termine comincia a decorrere prima dell’inizio del periodo di sospensione, rimane sospeso nel corso del periodo feriale per ripartire alla fine dello stesso (ad esempio, per un avviso di accertamento notificato il 26 luglio 2017, il termine per proporre ricorso scade il 25 ottobre 2017).
     
    Per effetto della pausa estiva, sono sospesi, tra gli altri il termine per la costituzione in giudizio del ricorrente (30 giorni dalla proposizione del ricorso) ;  il termine per la costituzione in giudizio della parte resistente (60 giorni dalla notifica del ricorso – ; i termini di impugnazione delle sentenze (60 giorni dalla notifica o, in mancanza, 6 mesi dalla pubblicazione della sentenza –  Dlgs 546/1992); i termini per il deposito di documenti, di memorie e di brevi repliche (rispettivamente 20, 10 e 5 giorni liberi prima della data di trattazione –, Dlgs 546/1992). In questo caso, naturalmente, il computo va effettuato a ritroso. 

    La sospensione estiva  riguarda anche i termini operanti nell’ambito del reclamo/mediazione (in particolare, il termine di 90 giorni dalla data di notifica del ricorso entro il quale deve concludersi la procedura).

    La sospensione, invece, non opera per la notifica degli avvisi di accertamento, degli avvisi di liquidazione e delle cartelle di pagamento da parte dell’Agenzia e per le fasi cautelari del processo.

    Oltre alla sospensione dei termini processuali, durante l’estate scatta un periodo “feriale” anche per le scadenze tributarie.

    Infatti, gli adempimenti fiscali e il versamento dei tributi mediante F24, da eseguire nel periodo compreso tra il 1º e il 20 agosto di ogni anno, possono essere effettuati entro il giorno 20 dello stesso mese, senza alcuna maggiorazione .

    Quest’anno, peraltro, il 20 agosto è domenica, quindi l’ultimo giorno utile diventa il 21.


    La stessa disposizione, inoltre, prevede che i termini per la trasmissione delle informazioni e dei documenti richiesti ai contribuenti dall’Agenzia delle entrate, o da altri enti impositori, sono sospesi dal 1º agosto al 4 settembre, esclusi quelli relativi alle richieste effettuate nel corso delle attività di accesso, ispezione e verifica, nonché delle procedure di rimborso ai fini Iva.


    Infine,il “collegato” alla manovra di bilancio 2017 (Dl 193/2016) ha stabilito la sospensione, dal 1° agosto al 4 settembre, dei termini di 30 giorni previsti per il pagamento degli importi dovuti sulla base delle comunicazioni di irregolarità (“avvisi bonari”) ricevute dai contribuenti a seguito dei controlli automatici e formali e della liquidazione delle imposte sui redditi assoggettati a tassazione separata.

    Inoltre   è previsto che i termini di sospensione relativi alla procedura di accertamento con adesione si intendono cumulabili con il periodo di sospensione feriale dell’attività giurisdizionale (a tal proposito, si ricorda che il termine per l’impugnazione davanti alla commissione tributaria provinciale è sospeso per un periodo di 90 giorni dalla data di presentazione dell’istanza di adesione all’accertamento da parte del contribuente . 

     

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