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Fatture inesistenti: indetraibilità dell'Iva

  • di Luigi Mondardini

    Circolare operativa 1/2018 della Guardia di Finanza

    La giurisprudenza  ha affrontato in diverse occasioni il tema dell’indetraibilità dell’imposta sul valore aggiunto da parte dell’utilizzatore di fatture per operazioni inesistenti. 
     
    La recente circolare operativa n. 1/2018 della Guardia di Finanza dedica un breve excursus sull’argomento e sui relativi percorsi giurisprudenziali.
     
    Vi sono particolari situazioni che non consentono di detrarre l’IVA; ad esempio nel caso di operazioni non inerenti all’attività svolta, acquisti di beni o di prestazioni di servizi non collegabili con l’attività svolta dal soggetto passivo.
     
    Il caso di indetraibilità qualora il cessionario utilizzi fatture per operazioni inesistenti è stato approfondito dalla Guardia di Finanza nella recente circolare operativa n. 1/2018 ed in vigore dal 1° gennaio 2018.
     
    L’ indetraibilità dell’IVA non è ammessa quando la fattura è falsa sia sotto il profilo oggettivo, sia sotto quello soggettivo ed indipendentemente dal fatto che il tributo sia stato comunque assolto dall’emittente.
     
    Nella sentenza della Suprema Corte n. 5406 del 18 marzo 2016, si afferma  che è in capo all’Ufficio finanziario l’onere di fornire la prova che una data operazione commerciale fatturata in realtà non sia mai stata posta in essere, dovendo indicare in questo caso gli elementi, anche indiziari, sui quali si basa la contestazione, con riguardo anche alla presumibile assenza di buona fede dell’acquirente.
     
    E proprio con riguardo alla buona fede del cessionario , alla luce della sentenza della Corte di Giustizia del 13 febbraio 2014 (causa C-18/13),  l’assenza di un’adeguata dotazione personale e strumentale per effettuare le operazioni fatturate deve essere valutata dall’acquirente quale indice di inesistenza soggettiva delle operazioni stesse.
     
    La Corte di Cassazione con sentenza  n. 9608 del 11 maggio 2016 inoltre precisava che: “ […] qualora l’amministrazione contesti ad un operatore il diritto alla detrazione dell’imposta sul valore aggiunto in ragione di una supposta inesistenza soggettiva delle operazioni oggetto dell’accertamento, è onere della medesima amministrazione provare, alla luce di elementi oggettivi, che il soggetto passivo interessato sapeva o avrebbe dovuto sapere che l’operazione invocata a fondamento del diritto a detrazione si iscriveva – per l’esistenza nella specie di indizi idonei ad avvalorare il sospetto in tal senso indicati dall’amministrazione – in un’evasione commessa dall’emittente delle fatture contestate o da un altro operatore intervenuta a monte nella catena di prestazioni “.
     
     
     
     

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