Novità con l’entrata in vigore del D.L. 119/2018.
Il comma 1 dell’articolo 23 del D.P.R. 633/1972 dispone:
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il contribuente deve annotare entro 15 giorni dalla data di emissione della fattura, su apposito registro, le fatture emesse, relative a tutte le operazioni attive (imponibili, non imponibili ed esenti), nonché le autofatture (concernenti le operazioni internazionali e l’autoconsumo), in ordine progressivo sulla base della data di emissione.
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Le fatture “differite” devono essere registrate, invece, entro il quindicesimo giorno del mese successivo a quello della consegna o spedizione dei beni.
Ora a seguito del D.L. 119/2018 la differenziazione viene annullata.
In base all’art. 12:
- tutte le fatture emesse, “immediate”, “differite/riepilogative”,emesse per documentare prestazioni di servizi rese verso soggetti Ue ed emesse per documentare le prestazioni di servizi rese a/ricevute da soggetti extraUe , devono essere annotate entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione.
Ad esempio:
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la fattura di un’operazione effettuata, ad esempio, il 5 ottobre può essere annotata nel registro delle fatture emesse fino al 15 novembre, comunque in tempo utile per entrare nella liquidazione del mese di competenza.
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Con le vecchie regole, invece, il documento avrebbe dovuto essere registrato obbligatoriamente entro il 20 ottobre.
Restano invariate le modalità di registrazione; per ciascuna fattura devono essere indicati:
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il numero progressivo;
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la data di emissione;
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l’ammontare imponibile dell’operazione o delle operazioni distinte secondo l’aliquota applicata;
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l’ammontare dell’imposta, distinta secondo l’aliquota applicata;
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la ditta, denominazione o ragione sociale dell’acquirente, ovvero, nelle ipotesi di autofatturazione, del cedente o del prestatore.
Si ricorda infine che il registro delle fatture emesse ( registro dei corrispettivi) e degli acquisti , possono essere suddiviso in più registri o conti sezionali, in funzione del tipo di attività, del territorio o di ogni altro criterio, secondo le esigenze della singola impresa, ferma restando l’osservanza delle modalità stabilite per la compilazione e tenuta dei registri stessi.
Ai fini delle liquidazioni mensili (o trimestrali) i totali dei singoli registri o conti sezionali dovranno essere riportati in un apposito registro riassuntivo.
La tenuta dei registri o conti sezionali comporta, per ciascuno di essi, una distinta numerazione delle fatture.