Dal 1° luglio 2018 fatturazione obbligatoria per i carburanti da autotrazione.
Sembra profilarsi un sempre più probabile rinvio.
L’unico modo per documentare l’acquisto di carburante per autotrazione al fine di ottenere la deducibilità del costo sostenuto e la detraibilità dell’Iva sarà costituito dalla fattura elettronica ricevuta.
Il pagamento del rifornimento dovrà essere effettuato con un mezzo in grado di assicurare la tracciabilità della somma di denaro.
Secondo un emendamento, ove venisse approvato, la scheda carburante potrà continuare ad essere utilizzata fino al 31 dicembre 2018 in alternativa alla fattura elettronica.
In sostanza ci sarà un vero e proprio doppio binario, tuttavia il rivenditore del carburante dovrà comunque essere pronto per l’emissione della fattura in formato digitale.
Dopo che l’obbligo di fatturazione elettronica sarà entrato definitivamente in vigore le diverse cessioni effettuate non daranno sempre luogo all’emissione della fattura elettronica; occorre che l’acquirente ne faccia esplicita richiesta in quanto interessato a considerare in detrazione il costo e l’Iva.
Gli esercenti l’attività di vendita dovranno trasmettere periodicamente all’Agenzia delle Entrate l’ammontare dei corrispettivi; tale flusso telematico comprenderà, quindi, anche gli incassi non documentati con l’emissione della fattura in formato digitale.
Il Fisco sarà così in grado di conoscere, quasi in tempo reale, le somme incassate mensilmente dal rivenditore.