Circ. Agenzia delle Entrate del 1/E del 7 febbraio 2014.
Indipendentemente dalle modalità di registrazione adottate, l’invio all’Agenzia delle fatture deve essere analitico relativamente al singolo documento.
Ai sensi dell’art. 6 del DPR 695/1996 è consentito annotare, nei registri Iva un documento riepilogativo di tutte le fatture emesse e/o ricevute il cui importo totale non superi la soglia ( in precedenza fissata in € 154,94=) di € 300,00.
Detta possibilità consente di registrare le fatture attive e/o passive attraverso un unico documento nel quale devono essere indicati i numeri delle fatture cui si riferisce, l’ammontare complessivo imponibile delle operazioni e l’ammontare dell’imposta distinto per aliquota applicata.
Le fatture di acquisto devono comunque essere numerate progressivamente così come quelle di importo superiore alla predetta soglia.
Inoltre le singole fatture, emesse e/o ricevute, dovranno essere conservate, unitamente al documento riepilogativo, anche al fine di consentire all’Amministrazione finanziaria di espletare la propria attività di controllo.
In relazione all’imminente adempimento dello spesometro per il 2016 ( le cui scadenze sono previste per il prossimo mese di aprile), tramite il modello polivalente, il documento riepilogativo può essere ancora adottato.
Le fatture ricomprese nel documento riepilogativo possono essere inserite in maniera raggruppata indicando l’importo e l’imposta complessivamente conteggiati.
La recentissima circolare precisa che le informazioni da trasmettere riguardano le singole fatture emesse e ricevute; ciò si estende anche le fatture attive e/o passive di importo inferiore ad € 300,00 per le quali è data facoltà di registrazione attraverso un documento riepilogativo.
Di conseguenza, è obbligatorio comunicare i dati relativi ad ogni singola fattura, indipendentemente dalla modalità di registrazione, anche per tali tipologie di fatture.
Per la scheda carburante, nel precedente spesometro, le istruzioni alla compilazione del modello polivalente prevedeva la possibilità del soggetto obbligato alla comunicazione di riportarne i dati con le stesse modalità del documento riepilogativo.
Nel nuovo spesometro, invece, tali documenti non dovranno più essere inseriti.