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Fatture di acquisto alla luce del D.L.50/2017

  • di Luigi Mondardini

    Manca il coordinamento tra art. 25 e art. 19 del D.P.R. n. 633/1972.

    La questione concerne la registrazione delle fatture di acquisto e  la disciplina del diritto alla detrazione. 
     
    In vigenza del precedente testo dell’art. 25 sussisteva perfetta coincidenza tra la data di registrazione ed il limite massimo entro cui esercitare il diritto alla detrazione stabilito dell’art. 19 del decreto Iva. Infatti la norma prevedeva che il  contribuente dovesse  annotare le fatture:
     
    - “in apposito registro anteriormente alla liquidazione periodica, ovvero alla dichiarazione annuale, nella quale è esercitato il diritto alla detrazione della relativa imposta”. 
     
    Ora la coincidenza è venuta a mancare secondo la nuova formulazione dell’art. 25 del decreto Iva, prevedendosi che  il contribuente debba  annotare le fatture di acquisto
     
    - “in apposito registro anteriormente alla liquidazione periodica nella quale è esercitato il diritto alla detrazione della relativa imposta e comunque entro il termine di presentazione della dichiarazione annuale relativa all’anno di ricezione della fattura e con riferimento al medesimo anno”. 
     
     
    Se un contribuente riceve una fattura di acquisto recante data 27 dicembre 2017, durante il mese di gennaio del successivo anno 2018, ha tempo per registrare il documento fino al 30 aprile del 2019, cioè fino alla scadenza del termine per l’invio all’Agenzia delle Entrate della dichiarazione relativa al periodo d’imposta 2018, cioè dell’anno in cui ha ricevuto la fattura.
     
    Tuttavia tale comportamento non si concilia  con il termine previsto per l’esercizio del diritto alla detrazione. 
     
    In questo caso il nuovo articolo 19 dispone che il contribuente deve esercitare tale diritto “al più tardi con la dichiarazione relativa all’anno in cui il diritto alla detrazione è sorto e alle condizioni esistenti al momento della nascita del diritto medesimo”.
     
    Il non allineamento risulta evidente nel caso in cui l’Iva sia esigibile in un anno e il contribuente riceve la fattura nell’anno successivo. 
     
    Si supponga che la merce acquistata sia stata consegnata a dicembre dell’anno 2017 e la fattura sia arrivata a destinazione a gennaio del 2018. Vediamo le conseguenze:
     
    - il  diritto alla detrazione dovrà essere esercitato non oltre il 30 aprile del 2018, facendo però confluire il credito nella dichiarazione Iva del 2017;
     
    - peraltro la fattura potrà essere registrata tempestivamente entro il 30 aprile del 2019. 
     
    E’ tuttavia evidente che il superamento della data del 30 aprile del 2018, se da una parte non dà luogo alla tardiva registrazione della fattura, dall’altra determina la decadenza dal diritto alla detrazione. 
     
    L’Agenzia delle Entrate deve chiarire se il diritto alla detrazione richiede il possesso della fattura.
    In questo caso si potrebbe sostenere che anno di registrazione del documento e diritto alla detrazione riprenderebbero a viaggiare insieme ; al momento  l’interpretazione letterale porta ad un’interpretazione contraria.
     
     
     

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