Le precisazioni dell’Agenzia delle Entrate.
L’obbligo di adottare il formato elettronico per le fatture emesse B2B (business to business) e B2C (business to consumer), riguarderà le fatture riportanti data documento a partire dal 1° gennaio 2019.
Pertanto, il momento da cui decorre l’obbligo è legato all’effettiva emissione della fattura.
Pertanto se la fattura è stata emessa e trasmessa nel 2018 (la data è sicuramente un elemento determinante ) in modalità cartacea ed è stata ricevuta dal cessionario/committente nel 2019, la stessa non sarà soggetta all’obbligo della fatturazione elettronica.
Ovviamente, se il contribuente dovesse emettere una nota di variazione nel 2019 di una fattura ricevuta nel 2018, la nota di variazione dovrà essere emessa in via elettronica.
Se la fattura o la nota di variazione riporta una data dell’anno 2018, la fattura potrà non essere elettronica; se la fattura o la nota di variazione riporta una data dell’anno 2019, la fattura dovrà essere elettronica.
In pratica andando incontro ad una esigenza di carattere pratico, si consente agli operatori di emettere fatture riportanti quale data documento l’anno 2018 senza dover necessariamente riuscire a consegnarle entro la data del 31/12/2018; i nuovi obblighi di fattura elettronica saranno dunque operativi a partire dai documenti che riportano quale data documento l’anno 2019.