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Fattura elettronica per servizi

  • di Luigi Mondardini

    Termini di emissione diversi dalla competenza.

    Ai fini della determinazione del reddito di impresa la  norma di riferimento è l’articolo 109, comma 2, lettera b), Tuir:

    • I corrispettivi delle prestazioni di servizi si considerano conseguiti alla data in cui le prestazioni sono ultimate;
    • per le prestazioni  dipendenti da contratti di locazione, mutuo, assicurazione e altri contratti da cui derivano corrispettivi periodici, alla data di maturazione dei corrispettivi.

    Alla fine del periodo di imposta occorre quindi rilevare per competenza i ricavi per prestazioni di servizi ultimate, per le quali non sia ancora stata emessa fattura.

    Ai fini Iva l’effettuazione dell’operazione  è determinata ai sensi dell’articolo 6, D.P.R. 633/1972 che, in particolare al comma 3, recita:

     “Le prestazioni di servizi si considerano effettuate all’atto del pagamento del corrispettivo. Quelle indicate nell’articolo 3, terzo comma, primo periodo, si considerano effettuate al momento in cui sono rese, ovvero, se di carattere periodico o continuativo, nel mese successivo a quello in cui sono rese”.

    Se, anteriormente al pagamento del corrispettivo, o indipendentemente da esso, viene emessa fattura, l’operazione si considera effettuata, limitatamente all’importo fatturato, alla data della fattura.

    L’Iva relativa alle prestazioni di servizi diviene esigibile nel momento in cui le operazioni si considerano effettuate e l’imposta è versata dopo essere confluita nella liquidazione Iva di riferimento.

    A partire dal 1° luglio 2019 occorre indicare in fattura la “data in cui è effettuata la cessione di beni o la prestazione di servizi ovvero data in cui è corrisposto in tutto o in parte il corrispettivo, sempreché tale data sia diversa dalla data di emissione della fattura”.

    La fattura immediata è emessa (inviata al SdI) entro dodici giorni dall’effettuazione dell’operazione determinata ai sensi del citato articolo 6.

    In deroga, per le prestazioni di servizi individuabili attraverso idonea documentazione, effettuate nello stesso mese solare nei confronti del medesimo soggetto, può essere emessa una sola fattura differita, recante il dettaglio delle operazioni, entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione.

    Nel caso in cui sia stata emessa una fattura per prestazioni di servizi in data 31 dicembre 2019, la trasmissione dovrà avvenire entro il 12 gennaio 2020 per non incorrere in sanzioni. L’emissione della fattura in data 15 gennaio 2020 comporta, invece, l’applicazione di sanzioni.

    La mancata emissione della fattura nel termine predetto,  comporta in particolare l’applicazione delle sanzioni di cui all’articolo 6, comma 1, D.Lgs. 471/1997 (violazione degli obblighi relativi alla documentazione, registrazione ed individuazione delle operazioni soggette all’imposta sul valore aggiunto), ossia, per ciascuna violazione:

    1. a) “fra il novanta e il centoottanta per cento dell’imposta relativa all’imponibile non correttamente documentato” con un minimo di 500 euro (comma 1, primo periodo e comma 4);
    2. b) “da euro 250 a euro 2.000 quando la violazione non ha inciso sulla corretta liquidazione del tributo” (comma 1, ultimo periodo).

     

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