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Fattura elettronica per i distributori di carburante

  • di Luigi Mondardini

    Le diverse situazioni.

    • singola erogazione:  il gestore del distributore, qualora debba emettere una fattura riguardante una singola erogazione, ovvero più erogazioni avvenute nel medesimo giorno nei confronti dello stesso cliente, emette una fattura immediata. In questo caso la data del documento coincide con la data di effettuazione dell’operazione.
    • più erogazioni: nel caso in cui la fattura elettronica sia riferita a più erogazioni di carburante effettuate in un determinato arco temporale, di solito un mese, a favore del medesimo cessionario, il gestore emette un’unica fattura riepilogativa differita. Il gestore  in questo caso , indica nel dettaglio i singoli rifornimenti, la data dell’operazione e l’identificativo del documento rilasciato al cessionario al momento della cessione.

    Attenzione: diversamente da quanto avviene per la fattura immediata, quella  differita deve contenere:

    - la data dell’emissione,  che deve avvenire entro il 15 del mese successivo a quello in cui sono stati effettuati i rifornimenti di carburante;

    - ma anche le date dei singoli rifornimenti, che devono essere certificati da un valido documento.

    E’ stato chiarito in particolare che:

    - nel caso in cui il rifornimento di carburante venga effettuato nell’orario di fuori servizio del distributore, ai fini del rilascio della fattura elettronica, il cessionario è tenuto a conservare le ricevute rilasciate dal distributore automatico.

    - nel documento digitale per l’acquisto del carburante, non vi rientra la targa (requisito che invece era obbligatorio per le schede carburante), ovvero  un altro estremo identificativo del veicolo. Tale dato è opzionale, e può essere indicato nella sezione “Altri Dati Gestionali” qualora il cessionario abbia necessità di distinguere i singoli rifornimenti per ogni veicolo posseduto.

    Deducibilità del costo:

    • in  merito all’identificazione della data da cui decorrono i termini di detraibilità dell’imposta,  la stessa viene identificata dalla data di ricezione attestata al destinatario dal SDI, ovvero dalla data di presa visione della fattura elettronica da parte del cessionario.
    • La deduzione del costo di acquisto del carburante e la detrazione della relativa imposta sono consentite solo se il pagamento del rifornimento è effettuato con i mezzi di tracciabili  (bonifico, assegno, carta di credito, carta carburante ecc.) , a fronte  dell’acquisto mediante fattura elettronica.

    A  partire dal 1° gennaio 2019, entrambe le condizioni sono necessarie per poter beneficiare dalla detraibilità dell’IVA sull’acquisto del carburante e della deducibilità del costo.

     

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