Versata esclusivamente tramite il modello F24
L’imposta di bollo sulle fatture dovrà essere versata esclusivamente tramite il modello F24 utilizzando il codice tributo 2501, in un’unica soluzione ed entro 120 giorni dalla chiusura dell’esercizio.
In base al D.P.R. 642/1972, per il principio di alternanza Iva- bollo, le fatture elettroniche, come quelle cartacee, non saranno tutte soggette al pagamento dell’imposto di bollo.
L’imposta, pari a 2 euro per ciascuna fattura di importo superiore a 77,47 euro, dovrà essere versata :
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per fatture relative a operazioni esenti ex art. 10 D.P.R. 633/1972;
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operazioni non imponibili
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operazioni escluse dalla base imponibile Iva ex art. 15.
Viceversa le fatture elettroniche in caso di applicazione del reverse charge e del split payment non saranno soggette all’imposta di bollo.
Se invece la fattura contiene contemporaneamente sia importi soggetti a Iva che importi non soggetti, l’imposta di bollo dovrà essere versata se gli importi non soggetti sono superiori a 77,47 euro.
Sono inoltre esenti da imposta di bollo , le fatture emesse per l’esportazione di merci, sia per quella diretta che indiretta e triangolare, e quelle relative alle cessioni intra UE.
Trascorsi 120 giorni e omesso il pagamento dell’imposta di bollo, in carico all’obbligato è prevista una sanzione amministrativa, per ogni singola fattura/ricevuta irregolare, di importo pari al doppio o al quintuplo dell’imposta di bollo dovuta.
Coloro che sono esclusi dall'emissione della fattura elettronica , vale a dire:
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i soggetti che applicano il regime forfettario;
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coloro che applicano il regime di vantaggio;
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coloro che applicano il regime speciale degli agricoltori;
potranno continuare ad apporre l’apposito contrassegno oppure assolvere l’imposta virtuale previa autorizzazione rilasciata dall’Agenzia delle Entrate.