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Fattura elettronica e detrazione IVA.

  • di Luigi Mondardini

    Il Sistema di Interscambio recapita il documento.

    Il percorso della fattura elettronica prevede:
     
    - Che la stessa sia trasmessa dal cedente o prestatore (o da un terzo incaricato), una volta indicato in fattura l’indirizzo PEC o il codice destinatario del cessionario o committente. 
     
    - Che transiti dal Sistema di Interscambio
     
    - Che venga dal SdI recapitata al destinatario indicato sul documento.
     
    Il destinatario  (soggetto passivo)  può attivare  differenti canali  di ricezione; in particolare:
     
    - vale a dire un sistema di posta elettronica certificata
     
    - Oppure  uno degli specifici canali di colloquio accreditati con il Sistema di Interscambio (uno specifico sistema di cooperazione applicativa su rete Internet o un sistema di trasmissione dati tra terminali remoti basato su protocollo FTP). 
     
    - Per il  soggetto privato consumatore, resta l’area riservata del sito web Agenzia Entrate.
     
    Una volta indicato in fattura l’indirizzo PEC o il codice destinatario del cessionario o committente, quest’ultimo lo riceverà sul relativo canale.
     
    In alternativa ai suddetti canali, l’emittente indicherà nel campo “codice destinatario” della fattura un codice convenzionale (“0000000”) rendendo disponibile da parte del Sistema di Interscambio. In particolare si avrà l’originale della fattura elettronica sul sito web dell’Agenzia delle Entrate, all’interno di un’area riservata al cessionario o committente; inoltre un duplicato informatico della fattura sul medesimo sito web, in un’area riservata al cedente o prestatore.
     
    A seconda della tipologia di destinatario e della modalità di recapito, varia il  momento di ricezione della fattura elettronica.  L’art. 14 del D.L. 119/2018 modifica i  termini per l’esercizio della detrazione; in particolare: 
     
    - Si prevede  che la detrazione può essere esercitata,  non solo in relazione alle fatture ricevute e annotate entro la fine del mese, bensì anche per quelle in possesso e registrate dal contribuente entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione.
     
    Restano invariati  i “vecchi” termini dell’esercizio del diritto di detrazione per i  documenti di acquisto relativi ad operazioni effettuate nell’anno precedente il cui documento è pervenuto l’anno successivo.
     
    Le fatture elettroniche  si  intendono ricevute  da parte dei soggetti destinatari (presupposto per la detrazione iva) come segue:
     
    o Per coloro   che si avvalgono di un canale telematico di colloquio con il Sistema di Interscambio, che può quindi essere collegato ad un indirizzo PEC, o ad un proprio codice di interscambio od in alternativa al codice di interscambio di un Provider, il momento di ricezione si realizza alla data resa disponibile al destinatario secondo le modalità previste dallo specifico canale di ricezione prescelto.
     
    o Viceversa se il  soggetto passivo si avvale dell’utilizzo dell’Area riservata del sito web Agenzia Entrate, il momento di ricezione coincide con la data di presa visione della fattura da parte del cessionario o committente.
     

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