Alcuni situazioni che dal primo gennaio si presenteranno concretamente.
Una prima situazione riguarderà l’ipotesi di una fattura emessa e trasmessa nel 2018 in modalità cartacea e ricevuta dal cessionario/committente nel 2019; la fattura non è soggetta all’obbligo della fatturazione elettronica.
Viceversa non potrà essere cartacea una fattura spedita/trasmessa successivamente al 31 dicembre 2018 con tanto di documentazione della data di trasmissione (ad esempio spedizione a mezzo PEC).
Un altro caso riguarda il comportamento dell’esercente qualora il cliente, al momento di effettuazione dell’operazione, chieda l’emissione della fattura ( si pensi ad esempio al ristoratore a cui venga chiesto di emettere la fattura, «in sostituzione» dello scontrino o della ricevuta fiscale).
Al momento di effettuazione dell’operazione l’esercente potrà alternativamente emettere una ricevuta fiscale o uno scontrino fiscale da utilizzare come documenti idonei (documento equipollente al DDT) per poi procedere alla emissione di una “fattura differita”.
In tal caso, l’ammontare dei corrispettivi certificati da ricevuta/scontrino fiscale e oggetto di fatturazione differita va scorporato dal totale giornaliero dei corrispettivi.
Se invece si dovesse optare per l’emissione della “ fattura immediata”, da trasmettere al SdI entro i termini della liquidazione periodica, al cliente, al momento di effettuazione dell’operazione, andrà rilasciata apposita quietanza (ex art. 1199 del codice civile) o la stampa della fattura o la ricevuta del POS.
Tali documenti assumono rilevanza solo commerciale e non fiscale. Resta ferma la possibilità di rilascio dello scontrino/ricevuta fiscale.
Per l’assolvimento dell’imposta di bollo occorre distinguere tra le fatture cartacee/analogiche da quelle elettroniche.
Per le fatture cartacee/analogiche l’imposta di bollo può essere assolta appiccicando la marca alla fattura) oppure in modo virtuale.
Per le fatture elettroniche il bollo va assolto solo in modo virtuale e l’imposta va versata in un’unica soluzione, entro 120 giorni dalla chiusura dell’anno (entro il 30 aprile), tramite f24 esclusivamente telematico utilizzando il codice tributo 2501.