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Fabbricati abitativi: indetraibilità dell’IVA

  • di Luigi Mondardini

    Per le imprese di costruzione non opera la preclusione.

    Lo stabilisce la  Cassazione  con la recentissima sentenza n. 6883 , secondo cui  le disposizioni di cui all’art. 19-bis1, lett. i) del DPR 633/72 precludono, in maniera assoluta, la detrazione dell’IVA assolta sugli acquisti di fabbricati accatastati come abitativi, salvo che l’acquirente non sia un’impresa che ha per oggetto esclusivo o principale la costruzione dei predetti fabbricati.
     
    La  Suprema Corte  precisa che  le cessioni di beni (e le prestazioni di servizi) poste in essere da una società di capitali sono ex lege effettuate nell’esercizio d’impresa e rientranti nel campo di applicazione dell’IVA; viceversa  non lo stesso può dirsi per gli acquisti di beni (e di servizi).
     
    Essi  assumono rilevanza ai fini del tributo, solo nel caso in cui si dimostri in concreto l’inerenza e la strumentalità di quanto acquistato rispetto alla specifica attività imprenditoriale svolta. Ma se tale  strumentalità non risulti immediatamente verificabile, devono sussistere elementi obiettivi che consentano di ritenere l’acquisto finalizzato all’esercizio dell’attività d’impresa e destinato, almeno in prospettiva , a procurargli un  guadagno.
     
    In casi di acquisto di fabbricati abitativi , l’onere probatorio è più  complesso, sussistendo  una norma che espressamente statuisce l’esclusione della detrazione; a meno che  non si verifichino determinate condizioni come l’esercizio di attività di costruzione di detti immobili.
     
    In questi casi, il contribuente dovrà dar prova concreta non solo dell’inerenza, ma anche dell’effettiva riconduzione del bene ad una categoria diversa da quella per la quale vige l’esclusione del diritto in parola. 
     
    In particolare la Corte afferma il seguente principio: “ove l’operazione non rientri nell’oggetto esclusivo o principale dell’attività, il compratore non ne dovrà dimostrare solo l’inerenza e la strumentalità in base a elementi oggettivi e in concreto, (…) ma dovrà dimostrare anche che il bene non rientra più nella categoria dei beni a destinazione abitativa, per i quali, in base ad un criterio legale oggettivo, è prevista l’esclusione della detrazione”.
     
    Si ricorda che la stessa  Corte di Cassazione, con sentenza del 29 aprile 2015 n. 8628 ha  riconosciuto  la detraibilità dell’IVA assolta sui lavori di ristrutturazione di un immobile, avente destinazione catastale abitativa (cat. A2), utilizzato per lo svolgimento di attività imprenditoriale di “affittacamere e case per vacanze”. 
     
    La natura di bene strumentale era  stata verificata anche in caso di immutata categoria catastale.
     
    Il principio ribadito da entrambe le sentenze è quello della  prevalenza della sostanza, vale a dire conta l’effettiva  strumentalità del bene, valutata in considerazione dell’attività esercitata. 
    Analoga la  posizione assunta dall’Agenzia delle Entrate (Ris. del 22 febbraio 2012 n. 18).
     

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