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F24 a zero e ravvedimento.

  • di Luigi Mondardini

    Per le compensazioni obbligo di presentazione.

    L’obbligo di presentare il modello F24, quando questo è di importo finale pari a zero, è sancito dall’articolo 19, comma 3, D.Lgs. 241/1997, secondo il quale l’F24 va presentato anche “nell’ipotesi in cui le somme dovute risultano totalmente compensate”. 
     
    Sia i  privati  che  i soggetti titolari di partita Iva devono  presentare i  modelli F24 a zero per effetto di compensazioni  obbligatoriamente mediante i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate (Entratel o Fisconline).
     
    Non è consentito fare ricorso agli strumenti di remote banking  messi a disposizione dagli istituti di credito.
     
    La mancata presentazione del modello F24 a zero è  sanzionata con regole autonome e differenti rispetto a quelle previste per gli omessi o ritardati versamenti. 
     
    A partire dal 1° gennaio 2016  per l’omessa presentazione del modello F24 a zero è prevista una sanzione di euro 100, ridotta a euro 50 se il ritardo non è superiore a cinque giorni lavorativi .
     
    Mediante l’istituto del ravvedimento sono applicabili riduzioni rispetto alla sanzione piena; in particolare se il ravvedimento avviene nei 90 giorni: 
     
    - euro 5,56, se la delega di pagamento a saldo zero viene presentata con un ritardo non superiore a cinque giorni lavorativi; 
    - euro 11,11, se la delega di pagamento a saldo zero viene presentata con un ritardo superiore a cinque giorni lavorativi ma entro novanta giorni dall’omissione.
     
    Se il ravvedimento viene effettuato oltre i 90 giorni:
     
    - euro 12,50, se il modello F24 con saldo zero viene presentato entro un anno dall’omissione;
    - euro 14,29, se il modello F24 con saldo zero viene presentato entro due anni dall’omissione;
    - euro 16,67, se il modello F24 con saldo zero viene presentato oltre due anni dall’omissione;
    - euro 20, se il modello F24 con saldo zero viene presentato dopo la constatazione della violazione ai sensi dell’articolo 24 della legge n. 4 del 1929 (cioè mediante processo verbale).
     
     
     
     

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