Per le compensazioni obbligo di presentazione.
L’obbligo di presentare il modello F24, quando questo è di importo finale pari a zero, è sancito dall’articolo 19, comma 3, D.Lgs. 241/1997, secondo il quale l’F24 va presentato anche “nell’ipotesi in cui le somme dovute risultano totalmente compensate”.
Sia i privati che i soggetti titolari di partita Iva devono presentare i modelli F24 a zero per effetto di compensazioni obbligatoriamente mediante i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate (Entratel o Fisconline).
Non è consentito fare ricorso agli strumenti di remote banking messi a disposizione dagli istituti di credito.
La mancata presentazione del modello F24 a zero è sanzionata con regole autonome e differenti rispetto a quelle previste per gli omessi o ritardati versamenti.
A partire dal 1° gennaio 2016 per l’omessa presentazione del modello F24 a zero è prevista una sanzione di euro 100, ridotta a euro 50 se il ritardo non è superiore a cinque giorni lavorativi .
Mediante l’istituto del ravvedimento sono applicabili riduzioni rispetto alla sanzione piena; in particolare se il ravvedimento avviene nei 90 giorni:
- euro 5,56, se la delega di pagamento a saldo zero viene presentata con un ritardo non superiore a cinque giorni lavorativi;
- euro 11,11, se la delega di pagamento a saldo zero viene presentata con un ritardo superiore a cinque giorni lavorativi ma entro novanta giorni dall’omissione.
Se il ravvedimento viene effettuato oltre i 90 giorni:
- euro 12,50, se il modello F24 con saldo zero viene presentato entro un anno dall’omissione;
- euro 14,29, se il modello F24 con saldo zero viene presentato entro due anni dall’omissione;
- euro 16,67, se il modello F24 con saldo zero viene presentato oltre due anni dall’omissione;
- euro 20, se il modello F24 con saldo zero viene presentato dopo la constatazione della violazione ai sensi dell’articolo 24 della legge n. 4 del 1929 (cioè mediante processo verbale).