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Estromissione dei beni strumentali per l’impresa individuale

  • di Luigi Mondardini

    La possibilità viene concessa per specifici beni e rispettando una precisa tempistica.

    Una delle condizioni richieste per  potere fruire dell’estromissione agevolata è:

    -        che i beni che s’intende far fuoriuscire dal patrimonio dell’impresa siano posseduti alla data del 31 Ottobre 2015.

    -        conseguentemente  l’impresa deve essere stata costituita prima del 31 ottobre 2015. 

    In merito ai soggetti che possono fruire dell’estromissione agevolata ( cfr. C.M. 39/E/2008) , essa è consentita anche a :

    -        l’erede dell’imprenditore deceduto e il donatario dell’azienda, purché abbiano proseguito l’attività del defunto in forma individuale;

    -        gli imprenditori che applicano il regime di vantaggio.

    Viceversa non possono fruire del regime agevolato:

    -        le imprese che hanno iniziato l’attività dal 1° novembre 2015 o l’hanno cessata al 31 dicembre 2015;

    -        l’imprenditore individuale che ha concesso l’unica azienda in affitto o in usufrutto prima del 1° gennaio 2016, non rivestendo più la qualifica d’ imprenditore;

    -        gli enti non commerciali.

    Circa la “tempistica” da rispettare, si ricorda che:

    -        i beni devono essere posseduti alla data del 31 ottobre 2015;

    -        per i beni acquistati in leasing, il riscatto deve essere avvenuto precedentemente a tale data ;

    -        l’operazione deve perfezionarsi entro il 31.05.2016; ciò avviene “ per comportamento concludente” , unitamente al pagamento dell’imposta sostitutiva. Per comportamento concludente s’intende l’indicazione in contabilità del bene estromesso e dell’imposta sostitutiva entro il 31 maggio nonché l’indicazione nella dichiarazione dei redditi riferita al periodo d’imposta 2016 (UNICO 2017). 

    La  C.M. 39/E/2008  ha precisato  che l’estromissione si intende perfezionata con il versamento della prima rata dell’imposta sostitutiva.

    Pertanto in caso di omesso o insufficiente versamento delle rate successive alla prima, ciò  non comporta il venir meno dell’operazione  , ma  determinerà l’iscrizione a ruolo degli importi non versati, dei relativi interessi e della sanzione. 


     

     

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