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Esteso il perimetro delle liti fiscali pendenti

  • di Luigi Mondardini

    Ampliamento delle controversie che possono formare oggetto di definizione agevolata.

    Gli enti territoriali possono deliberare entro il 31 agosto 2017 l’adesione all’istituto della definizione. 
    Pertanto  potranno essere definite le liti aventi quale controparte non solo l’Agenzia delle Entrate, ma anche gli enti locali.
     
    Inoltre la definizione agevolata è applicabile ai ricorsi notificati entro il 24 aprile 2017 e non, come precedentemente disposto, solo alle controversie per le quali la costituzione in giudizio sia avvenuta entro il 31 dicembre 2016.
     
    Il contribuente che  intende definire la lite deve presentare apposita domanda  entro il 30 settembre 2017 e pagare gli importi indicati nell’atto che ha formato oggetto di contestazione in primo grado, nonché gli interessi di ritardata iscrizione a ruolo. 
     
    Resta confermato dunque lo stralcio delle sanzioni amministrative e degli interessi di mora.
     
    Quanto alle liti riguardanti esclusivamente sanzioni legate al tributo (es. tardivo versamento di imposte), la definizione produrrà l’effetto dello stralcio integrale di queste, ma il contribuente dovrà ugualmente presentare la domanda di definizione agevolata. 
     
     
    Il pagamento degli importi può avvenire :
     
    - in unica soluzione 
    - per importi superiori a 2.000 euro, in forma rateale in un numero massimo di tre rate: il 40% entro il 30 settembre 2017, un ulteriore 40% con la seconda rata al 30 novembre 2017 ed il residuo del 20% entro il 30 giugno 2018. 
     
    Ogni giudizio comporterà una domanda ed un separato versamento. 
     
     
    Le controversie definibili non sono automaticamente sospese salvo che il contribuente non faccia apposita richiesta al giudice, in tal caso il processo sarà sospeso fino al 10 ottobre 2017. 
     
    Qualora il contribuente entro tale data depositi copia della definizione e del pagamento della prima o unica rata, il processo resterà sospeso fino al 31 dicembre 2018. 
     
     
    E’ stata inoltre prevista la sospensione per 6 mesi dei termini d’impugnazione, anche incidentale, delle pronunce giurisdizionali e di riassunzione che scadono nel periodo compreso tra il 24 aprile 2017  al 30 settembre 2017. 
     
    Tale sospensione non è subordinata all’adesione alla definizione agevolata ma opera automaticamente.
     
    Inoltre, la sospensione opera sia per le sentenze sfavorevoli al contribuente sia per quelle favorevoli, ossia quando l’eventuale appello o ricorso in Cassazione può essere proposto dall’ufficio. 
     
     
     
     
     

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