Il termine per l’invio dei dati è stato prorogato dal 18 al 28 settembre.
Si tratta di comunicare le operazioni rilevanti ai fini Iva, adempimento introdotto dal decreto fiscale collegato alla Legge di Stabilità 2017 (D.L. 193/2016), che ha modificato il previgente obbligo di trasmissione dei dati delle fatture emesse e ricevute.
L’adempimento , che riguarda tutti i titolari di partita Iva, prevede alcuni esoneri:
Sono esonerati totalmente:
- i contribuenti in regime forfettario ed in regime dei minimi (per qualsiasi operazione, attiva o passiva, ivi inclusi gli acquisti in reverse charge);
- i produttori agricoli in regime di esonero (art. 34 c. 6 Dpr 633/1972) situati nelle zone montane di cui all’art. 9 Dpr 601/73;
- i contribuenti che hanno esercitato l’opzione per la trasmissione telematica dei dati delle fatture emesse/ricevute (art. 1 c. 3 D.Lgs. n. 127/2015) o dei dati dei corrispettivi giornalieri (art. 2 c. 1 D.Lgs. n. 127/2015)
Possono godere di un esonero “ parziale”:
- agricoltori esonerati (volume d’affari inferiore a € 7.000) ubicati in zone non montane. Devono trasmettere solo le (auto)fatture emesse dai propri clienti i quali hanno l’obbligo di consegnarne una copia all’agricoltore;
- soggetti in regime di Legge n. 398/91 (es. associazioni sportive dilettantistiche). Devono trasmettere solo le fatture emesse rientranti nell’attività commerciale;
- dettaglianti che hanno esercitato solo l’opzione per la trasmissione elettronica dei dati dei corrispettivi (non delle fatture) hanno l’obbligo dello spesometro.
I contribuenti che hanno inviato le fatture emesse, ricevuto le fatture d'acquisto, elettronicamente tramite il Sistema d'interscambio, non sono obbligati ad includere i dati di dette fatture nello spesometro.
In ogni caso possono includere nello spesometro i dati di tutte le fatture (anche quelle transitate tramite SdI).