Dichiarazioni integrative : sanzione del 30% ,salvo ravvedimento.
La recente Circolare 42/ dell’Agenzia delle entrate si occupa della dichiarazione integrativa entro o oltre il periodo di 90 gg dal termine ordinario di scadenza.
E’ importante distinguere tra violazione collegata ad un errore rilevabile o meno in sede di controllo automatico o formale di cui rispettivamente agli articoli 36 bis e 36 ter del D.P.R. 600/73 .
Per le dichiarazioni integrative, riferibili ad errori rilevabili in sede di controllo automatico la circolare ha chiarito che la sanzione applicabile è solo quella del 30% prevista per l’omesso versamento di cui all’articolo 13 del D.Lgs. n. 471 del 1997; rimane comunque in essere la possibilità di ricorrere al ravvedimento operoso di cui all’art.13 del D.Lgs. 472/97.
Il controllo formale è finalizzato :
- a escludere in tutto o in parte lo scomputo delle ritenute d’acconto, le detrazioni d’imposta , le deduzioni dal reddito non spettanti in base ai documenti richiesti ai contribuenti o ai dati in possesso dell’Agenzia delle Entrate;
- determinare i crediti d’imposta spettanti in base ai dati risultanti dalle dichiarazioni e ai documenti richiesti ai contribuenti;
- liquidare la maggiore imposta e i maggiori contributi dovuti sull’ammontare complessivo dei redditi risultanti da più dichiarazioni o certificazioni relative allo stesso anno e allo stesso contribuente
- correggere gli errori materiali e di calcolo commessi nelle dichiarazioni dei sostituti d’imposta.
Si tratta di errori rilevabili tramite un incrocio dei dati tra la documentazione prodotta dal contribuente e la correttezza dei dati dichiarati.
Infatti i dati esposti in dichiarazione devono essere conformi alla documentazione conservata dal contribuente e ai dati rilevabili nelle dichiarazioni presentate da altri soggetti o a quelli forniti da enti previdenziali e assistenziali, banche e imprese assicuratrici.
Fra gli errori non rilevabili in sede di controllo automatico o formale rientrano l’omessa o errata indicazione di redditi, l’errata determinazione di redditi, l’esposizione di indebite detrazioni d’imposta, esposizione di indebite deduzioni dell’imponibile.
Un caso classico è quello della mancata indicazione di un reddito da locazione.
Si tratta di una ipotesi non rilevabile in sede di controllo automatico o formale, ma solo in forza di un controllo specifico ; in questo caso un semplice controllo formale non permetterebbe di rilevare tale omissione.
Non trova i più applicazione, come invece avveniva in precedenza la sanzione di euro 258, oggi euro 250, relativa all’omessa dichiarazione.