School bonus: credito d’imposta pari al 65% delle erogazioni effettuate.
Il credito d’imposta è riconosciuto alle persone fisiche, agli enti non commerciali e ai soggetti titolari di reddito d’impresa, a condizione che le somme siano versate all’entrata del bilancio dello Stato, capitolo n. 3626, cod. IBAN: IT40H0100003245348013362600.
E’ relativo a ciascuno dei due periodi d’imposta successivi a quello in corso al 31.12.2015 (2016 e 2017) e al 50% di quelle effettuate nel periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31.12.2017 (2018).
Il credito viene riconosciuto in favore dei soggetti che effettuano erogazioni liberali in denaro destinate agli investimenti in favore di tutti gli istituti del sistema nazionale di istruzione, per:
- La realizzazione di nuove strutture scolastiche;
- la manutenzione e il potenziamento di quelle esistenti;
- il sostegno a interventi che migliorino l’occupabilità degli studenti.
I versamenti devono essere effettuati distintamente per ciascuna istituzione scolastica beneficiaria.
Nella causale del versamento deve essere riportato, nell’esatto ordine di seguito indicato:
- il codice fiscale delle istituzioni scolastiche beneficiarie;
- il codice della finalità alla quale è vincolata ciascuna erogazione (C1: realizzazione di nuove strutture scolastiche; C2: manutenzione e potenziamento di strutture scolastiche esistenti; C3: sostegno a interventi che migliorino l’occupabilità degli studenti);
- il codice fiscale delle persone fisiche o degli enti non commerciali o dei soggetti titolari di reddito d’impresa.
Il credito d’imposta deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta nel corso del quale sono effettuate le erogazioni liberali; utilizzato in tre quote annuali di pari importo; la quota annuale non utilizzata può essere riportata in avanti senza alcun limite temporale.
In particolare:
- le persone fisiche e gli enti che non esercitano attività commerciali fruiscono del credito d’imposta nella dichiarazione dei redditi, ai fini del versamento delle imposte sui redditi.
- Per i soggetti titolari di reddito di impresa il credito è utilizzabile, ferma restando la ripartizione in tre quote annuali di pari importo, a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello di effettuazione delle erogazioni liberali, esclusivamente in compensazione mediante il modello F24 ai sensi dell’art. 17 del DLgs. 241/97.
La circ. Agenzia delle Entrate 18.5.2016 n. 20 (cap. V, § 1) ha chiarito che: si applica, in assenza di un’espressa esclusione prevista dalla norma agevolativa, il limite annuale di utilizzazione dei crediti d’imposta da quadro RU, pari a 250.000,00 euro (art. 1 co. 53 della L. 244/2007); non si applica il limite generale annuale di compensazione nel modello F24, pari a 700.000,00 euro (art. 34 della L. 388/2000); non si applica il divieto di compensazione dei crediti relativi ad imposte erariali in presenza di debiti iscritti a ruolo per ammontare superiore a 1.500,00 euro (art. 31 del DL 78/2010).