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Entro il 31 maggio la definizione delle violazioni formali.

  • di Luigi Mondardini

    E’ termine fissato per avvalersi di alcune forme di definizione fiscale.

    Con la ris.n.37 del 21 marzo 2019  è stato istituito il codice tributo “PF99” per l’effettuazione dei versamenti.

     

    Il perfezionamento richiede:

     

    • il versamento di 200 euro per ciascuno dei periodi d’imposta a cui si riferiscono le violazioni formali;

     

    • la rimozione delle irregolarità formali da effettuarsi  entro il 2 marzo 2020.

     

    L’importo complessivo , riferibile a ciascun anno,  può essere rateizzato in due rate di pari ammontare scadenti, rispettivamente, il 31 maggio 2019 e il 2 marzo 2020, tuttavia non è compensabile.

     

    La definizione in oggetto determina  la “copertura” dalle violazioni formali commesse fino al 24 ottobre 2018; si tratta di violazioni  non rilevanti ai fini della determinazione della base imponibile e dell’imposta.

     
    Un caso rientrante tra le situazioni sanabili è quello delle  imprese che operano nel settore dell’edilizia, dove è frequente l’applicazione del meccanismo dell’inversione contabile. In caso di errore la sanzione è prevista in misura fissa da 250 a 10.000 euro dovuta in base a ciascuna liquidazione del tributo e con riferimento a ciascun fornitore/committente.

     

    Così supponendo che siano contestate tre violazioni , il  contribuente rischierebbe  l’irrogazione di una sanzione pari complessivamente a 750  euro (ipotizzando l’applicazione della misura minima), mentre la  definizione avrebbe un  costo di 200 euro e  quindi  meno di un terzo della sanzione che presumibilmente sarebbe irrogata.

     
    Si ricorda che tra le ipotesi “non sanabili” è compresa l’omessa presentazione delle dichiarazioni in materia di imposte sui redditi, IRAP o Iva; ciò in quanto l’omissione rileva ai fini della determinazione della base imponibile anche qualora non dovesse risultare un’imposta dovuta.

     
    Conseguentemente, se il contribuente non ha presentato una dichiarazione Iva a credito, riportando successivamente l’eccedenza al periodo d’imposta successivo, non potrà definire la violazione avvalendosi della regolarizzazione di cui all’art. 9 in rassegna.

     

     

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