E’ la data entro la quale ’imprenditore individuale è tenuto ad annotare l’operazione.
Il 31 maggio 2016 è il termine per esercitare l’opzione per l’estromissione dell’immobile strumentale dell’imprenditore individuale , attuando il passaggio dell’immobile dalla sfera imprenditoriale a quella privata.
L’operazione è tassata con una imposta sostitutiva dell’8% sulle plusvalenze che emergono a seguito dell’operazione.
La plusvalenza può essere determinata sostituendo al valore normale degli immobili il loro valore catastale.
Condizioni per avvalersi dei benefici fiscali:
- l’imprenditore deve essere tale sia al 31 ottobre 2015 (data alla quale gli immobili devono risultare posseduti), sia al 1° gennaio 2016 (data alla quale sono riferiti gli effetti fiscali dell’estromissione)
- sono esclusi dai benefici i soggetti che hanno concesso in affitto l’unica azienda, in quanto in tal caso la qualifica di imprenditore è sospesa sino alla riconsegna dell’azienda).
- deve trattarsi di immobili strumentali, per natura o per destinazione;
L’Agenzia delle Entrate ha in passato precisato che gli immobili strumentali per destinazione classificati nel gruppo A (ad eccezione della categoria A/10) possono accedere all’agevolazione solo se utilizzati in modo esclusivo per l’esercizio dell’impresa, e non quindi in modo promiscuo (circolare n. 39 del 15 aprile 2008).
Inoltre l’agevolazione non compete per gli immobili condotti in leasing, che consente solo la mera detenzione, ma non la proprietà o un diritto reale assimilabile (risoluzione n. 188 dell’8 maggio 2008).
Attenzione: la scadenza del 31 maggio 2016 riguarda unicamente la dimostrazione della volontà di estromettere l’immobile dal novero dei beni appartenenti all’impresa.
Si tratta in pratica ( circolare n. 39/2008) dell’annotazione dell’operazione nelle scritture contabili obbligatorie, ovvero nel libro giornale, se l’impresa è in contabilità ordinaria, o nel registro dei beni ammortizzabili (o nel registro che tiene luogo di quest’ultimo), per le imprese minori.
Pertanto entro il 31 maggio 2016 non va inviata alcuna comunicazione all’Amministrazione finanziaria , ne formalizzata l’estromissione.
L’operazione non richiede un atto notarile, essendo solo un passaggio dell’immobile dalla sfera imprenditoriale a quella personale dello stesso soggetto
Per quanto riguarda i versamenti , il 30 novembre 2016 è la data entro la quale occorre versare il 60% dell’imposta sostitutiva sulle plusvalenze.
Una conseguenza immediata dell’estromissione riguarda l’eventuale la fatturazione dei canoni dei fabbricati strumentali locati. Infatti qualora venga emessa fattura mensilmente, occorre che non si proceda più all’emissione della fattura al 1° giugno 2016, in quanto a tale data l’immobile si considera posseduto dalla persona fisica privatamene e non più in quanto imprenditore.
Inoltre si deve procedere allo storno dell’IVA addebitata nei primi mesi dell’anno dal momento che gli effetti sono retroattivi al 1° gennaio 2016, mediante apposite note di variazione ; la nuova condizione dovrà essere denunciata entro i 20 giorni successivi a norma dell’art. 19 del DPR 131/86, al fine di rideterminare l’imposta di registro dalla misura dell’1% (prevista per i soggetti imprenditori) a quella del 2% (prevista per i soggetti non imprenditori).