La comunicazione riguarda le prestazioni erogate nel 2015, per la precompilazione del 730/2016.
L’invio deve essere preceduto da alcune procedure:
a) l’abilitazione dei medici al Sistema tessera sanitaria . Se si è già in possesso delle credenziali per le ricette elettroniche o i certificati telematici non occorre una ulteriore abilitazione.
b) l’eventuale conferimento di delega per la trasmissione dei dati al proprio consulente di fiducia ; i medici già abilitati al Sistema tessera sanitaria possono inserire la delega al soggetto delegato.
c) la richiesta di abilitazione alla trasmissione dei dati da parte del consulente delegato, una volta che quest’ultimo abbia ricevuto, sulla propria PEC, la delega del medico; tale richiesta dovrà essere firmata digitalmente dal commercialista e inviata con PEC alla Ragioneria generale dello Stato.
L’Agenzia delle Entrate ha chiarito quali sono le scadenze previste per l’invio dei dati utili per individuare l’importo detraibile delle spese sanitarie sostenute.
In particolare:
- entro il 31 gennaio 2016, le strutture sanitarie e i medici devono trasmettere al Sistema tessera sanitaria i dati relativi alle spese sanitarie e ai rimborsi effettuati nel 2015 per prestazioni non erogate o parzialmente erogate;
- entro il 29 febbraio 2016 , invece, gli enti e le casse aventi esclusivamente fine assistenziale e i fondi integrativi del Servizio sanitario nazionale devono inviare all’Agenzia delle Entrate i dati sulle spese sanitarie rimborsate nel 2015 per effetto dei contributi versati dai contribuenti iscritti a tali enti e casse.
In caso di omessa, tardiva o errata trasmissione dei dati si applica una sanzione di 100 euro per ogni comunicazione.
Inoltre non sussiste la possibilità, in caso di violazioni plurime, di applicare il “cumulo giuridico”. E’ previsto un massimo di 50.000 euro.
Se la comunicazione è correttamente trasmessa entro 60 giorni dalla scadenza, la sanzione è ridotta a un terzo, con un massimo di 20.000 euro.
Nei casi di errata comunicazione dei dati, la sanzione non si applica se la trasmissione dei dati corretti è effettuata:
- entro i 5 giorni successivi alla scadenza; ovvero, in caso di segnalazione da parte dell’Agenzia delle Entrate, entro i 5 giorni successivi alla segnalazione stessa.
La legge di stabilità 2016 ha poi stabilito che per le trasmissioni da effettuare nel 2015, relative al 2014, e comunque per quelle effettuate nel primo anno previsto per la trasmissione all’Agenzia delle Entrate dei dati utili per la predisposizione della dichiarazione precompilata, non si fa luogo all’applicazione delle suddette sanzioni in caso di “lieve tardività” nella trasmissione dei dati;
oppure di errata trasmissione degli stessi, “se l’errore non determina un’indebita fruizione di detrazioni o deduzioni nella dichiarazione precompilata”.
Resta ferma, quindi, l’applicazione delle sanzioni in caso di omessa trasmissione dei dati.