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Entro il 29 gennaio , dichiarazione tardiva

  • di Luigi Mondardini

    Occorre 25 euro per la tardività, le imposte e gli interessi legali

    E’ tardiva la dichiarazione  redditi, IVA, IRAP e quella del sostituto d’imposta presentata  entro 90 giorni dal termine di scadenza.

    In tal caso, la sanzione da omessa dichiarazione è ridotta a 1/10 del minimo.

    Per le dichiarazioni da presentare nell’anno 2018 ( relative al periodo d’imposta 2017) i termini del ravvedimento sono i seguenti:

    • la dichiarazione IVA, il cui termine è scaduto il 30 aprile 2018, poteva essere ravveduta entro il 30 luglio 2018;
    • le dichiarazioni dei redditi, IRAP e il modello 770, il cui termine è scaduto il 31 ottobre 2018, possono essere ravvedute entro il 29 gennaio 2019.

    La tardiva dichiarazione è equiparata ad una dichiarazione omessa dalla quale non emergono imposte dovute, punita quindi in misura fissa, da 250 a 1.000 euro.

    Pertanto, per quanto concerne  redditi ed IRAP  occorre, entro il prossimo 29 gennaio 2019:

    1. presentare la dichiarazione omessa;
    2. pagare la sanzione di 25 euro (1/10 di 250), con codice tributo “8911”;
    3. versare eventualmente le imposte che, entro il termine per il versamento del saldo, avrebbero dovuto essere pagate per il 2017, nonché gli acconti per il 2018 (primo e secondo o unico acconto);
    4. versare la sanzione ridotta da tardivo versamento;
    5. pagare gli interessi legali sui tardivi versamenti, calcolati pro rata temporis (si evidenzia che, in ragione del DM 12 dicembre 2018, dal 1° gennaio 2019 il tasso è stato innalzato dallo 0,3% allo 0,8%).

    Se  si ravvede la tardiva presentazione del modello REDDITI 2018 (relativo al 2017), nel campo “anno di riferimento” bisogna indicare “2018”, essendo a questi fini irrilevante che il ravvedimento, materialmente, sia avvenuto nel corso dell’anno 2018 o nel 2019.

    Se non ci si ravvede entro il 29 gennaio, la sanzione:

    • per la dichiarazione dei redditi e IRAP, è prevista dal 120% al 240% dell’ammontare delle imposte dovute, con un minimo di 250 euro. Se non sono dovute imposte, la sanzione è applicata in misura fissa, per un importo variabile da 250 a 1.000 euro.
    • Se, invece, la dichiarazione viene presentata entro il termine di quella per l’anno successivo, la sanzione proporzionale è dimezzata, essendo dal 60% al 120% delle imposte, con minimo di 200 euro. Se non ci sono imposte da versare, la sanzione è anche in tal caso, fissa, da 150 a 500 euro.

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