La sanzione prevista va dal 90% al 180% delle imposte .
La dichiarazione infedele può riguardare svariate ipotesi: ad esempio la deduzione di costi non inerenti o non documentati, oppure la mancata dichiarazione di ricavi.
Si tratta di ogni violazione comportante evasione che non rientra nelle procedure di liquidazione automatica/controllo formale della dichiarazione ( sanzionate nella misura del 30%).
L’Agenzia delle Entrate consente una particolare procedura per ravvedere la dichiarazione infedele entro i novanta giorni dal termine ( circolare n. 42 del 2016.)
Si equipara la dichiarazione infedele (art. 1 del DLgs. 471/97) sanata nei novanta giorni ad una dichiarazione inesatta (art. 8 del DLgs. 471/97), con sanzione, di conseguenza, di 250 euro nel minimo.
In pratica entro il 29 gennaio occorre:
- presentare la dichiarazione integrativa modello REDDITI 2017;
- versare le sanzioni ridotte, pari a 27,78 euro (250/9);
- sanare gli eventuali tardivi versamenti delle imposte dovute a saldo e in acconto, con sanzione del 30% o del 15% ridotta ai sensi dell’art. 13 comma 1 del DLgs. 472/97 , pagando altresì gli interessi legali.
Poiché il termine per la presentazione del modello REDDITI 2017 è stato postergato dal 30 settembre 2017 al 31 ottobre 2017, il termine ultimo per effettuare il ravvedimento con il suddetto regime più favorevole coincide con il 29 gennaio 2018.
Il ravvedimento operoso prevede , in questo caso, la riduzione ad un nono. Oltre a ciò, bisogna regolarizzare gli eventuali omessi versamenti delle imposte dovute a saldo della dichiarazione nonché, eventualmente, della prima e della seconda rata di acconto già scaduta delle imposte per l’anno successivo a quello di riferimento della dichiarazione (versando le sanzioni del 30% o del 15% ridotte, a seconda delle ipotesi, a 1/8 o a 1/9).
Quanto poi agli interessi legali, dallo scorso 1° gennaio, il tasso di interesse è stato innalzato dallo 0,1% allo 0,3% dal DM 13 dicembre 2017.