Nuova riapertura dei termini per partecipazioni societarie e terreni.
Il nuovo termine per redigere la perizia e procedere alla asseverazione è stabilito al 30.06.2019 con riferimento ai valori correnti al 1.01.2019.
La procedura di rivalutazione è riservata alle persone fisiche, società semplici ed enti non commerciali .
La rivalutazione si perfeziona mediante l'asseverazione della perizia e il versamento dell'imposta sostitutiva o della prima rata.
E’ possibile rateizzare il pagamento entro il termine massimo di 3 anni con la maggiorazione degli interessi nella misura del 3% annuo.
L’imposta sostitutiva sul valore rivalutato viene aumentata rispetto alle precedenti edizioni:
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la nuova percentuale è del 11% per le partecipazioni qualificate e del 10% per le partecipazioni non qualificate e per i terreni agricoli ed edificabili;
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in precedenza l'imposta sostitutiva era dovuta nella misura del 8% con riferimento sia ai terreni che alle partecipazioni.
Per quanto riguarda la rivalutazione delle quote, si evidenzia la differenza (ingiustificata) della misura dell'imposta sostitutiva tra le partecipazioni qualificate e quelle non qualificate.
In effetti dal 2019 scatta la tassazione mediante l'imposta sostitutiva del 26% su tutte le plusvalenze da cessione quote, indipendentemente dalla percentuale di possesso (qualificate o meno).
Considerando l'aliquota dell'imposta sostituiva nella misura del 10 e 11% da applicare sul valore lordo, se la plusvalenza è di lieve entità conviene applicare la tassazione ordinaria pari al 26% della plusvalenza stessa.
Per le aree edificabili, ci può essere un certo interesse alla rivalutazione in presenza di un mercato immobiliare in ripresa in alcune zone del Paese.
In caso di cessione di un terreno suscettibile di utilizzazione edificatoria (art. 67, lett. b Tuir) è possibile determinare l'Irpef con la tassazione separata e che, in casi di redditività modesta, può fermarsi al 23% sulla plusvalenza; pertanto il 10% sul valore lordo del terreno può essere superiore alla tassazione ordinaria.