La Cassazione lo ribadisce con la sentenza n. 9448/2016.
In ambito penale, l’emissione di fatture per operazioni inesistenti deve essere provata sulla base di elementi certi; non bastano semplici indizi privi di gravità, precisione e concordanza.
I giudici hanno sostenuto che l’emissione di fatture per operazioni inesistenti, per quanto riguarda l’ambito penale, deve essere provata tramite elementi concreti e non, invece, sulla base di semplici indizi.
Per assurgere al rango di prova, gli indizi devono:
- riferirsi a elementi di fatto certi
- possedere i requisiti della gravità, precisione e concordanza
- devono “esprimere elevata probabilità di derivazione dal fatto noto a quello ignoto”, essere inequivocabili e, in ultimo, convergere “verso l’identico risultato.”
- devono essere caratterizzati dal requisito della “ concorrenza” , per cui , nell’ipotesi in cui dovesse mancare anche solo uno di essi, “gli indizi non potranno assurgere al rango di prova”.
Nel caso specifico oggetto della sentenza , il Collegio ha evidenziato che non era stato fornito nessun elemento che dimostrasse la fittizietà , come l’assenza di una struttura aziendale, la mancanza di attività imprenditoriale, ovvero l’assenza di “reale utilità per l’una delle prestazioni offerte dall’altra”.