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Ecobonus e sismabonus potenziati

  • di Luigi Mondardini

    Il D.L. Rilancio aumenta l’incentivo.

    In sintesi:

    • Innalzamento della  detrazione al 110%
    • Ripartizione in 5 quote annuali  delle spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021 
    • Specifici  interventi di riqualificazione energetica e di riduzione del rischio sismico.

    I destinatari della misura:

    sono  le  persone fisiche che detengono gli immobili al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arti e professioni  che effettuano  interventi  sui condomini e sulle singole unità immobiliari adibite ad abitazione principale.  Sono quindi esclusi gli interventi effettuati su edifici unifamiliari diversi da quello adibito ad abitazione principale.

    La tipologia di interventi:

    Il  potenziamento della detrazione potrà  essere applicato:

    opere di isolamento termico:

    delle superfici opache verticali e orizzontali che interessano l’involucro dell’edificio con un’incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda dell’edificio medesimo. In questo caso la detrazione è calcolata su un ammontare complessivo delle spese non superiore a euro 60.000 moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio.

    Parti comuni di edifici:

    vale a dire gli interventi  per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti centralizzati per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria a condensazione, con efficienza almeno pari alla classe A, ivi inclusi gli impianti ibridi o geotermici.

    In relazione a questo intervento la detrazione spetta su un ammontare complessivo delle spese non superiore ad euro 30.000 moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio ed è riconosciuta anche per le spese relative allo smaltimento e alla bonifica dell’impianto sostituito.

    Edifici unifamiliari:

    deve trattarsi di sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria a pompa di calore, ivi inclusi gli impianti ibridi o geotermici ovvero con impianti di microcogenerazione.

    Per questo intervento la detrazione è calcolata su un ammontare complessivo delle spese non superiore a euro 30.000 ed è riconosciuta anche per le spese relative allo smaltimento e alla bonifica dell’impianto sostituito.

    L’agevolazione viene in ogni caso estesa anche a tutti gli altri interventi  che  rientrano nell’ambito dell’ecobonus, a condizione che vengano realizzati congiuntamente a quelli sopra elencati.

    In pratica gli interventi specifici trascinano anche tutti  gli interventi che rientrano nell’ambito dell’ecobonus.

    Condizioni da soddisfare:

    Le agevolazioni  possono essere fruite solo se gli interventi soddisfano  i requisiti minimi previsti dai decreti del MISE emanati in attuazione dell’articolo 14, comma 3-ter, D.L. 63/2013 e comunque, assicurare, anche congiuntamente agli interventi legati agli impianti solari fotovoltaici  il miglioramento di almeno due classi energetiche dell’edificio, ovvero se non possibile, il conseguimento della classe energetica più alta, da dimostrare mediante l’attestato di prestazione energetica (A.P.E), rilasciato da tecnico abilitato nella forma della dichiarazione asseverata.

    Viene inoltre prevista l’applicazione del beneficio anche agli interventi legati al sismabonus.

    L’esecuzione degli interventi agevolati  permette di estendere l’applicazione dell’incremento della detrazione anche alle opere di installazione di impianti solari fotovoltaici connessi alla rete elettrica su edifici .

    Infine, in luogo della fruizione del beneficio mediante detrazione d’imposta su base quinquennale, il contribuente può optare, mediante istanza telematica da presentare all’Agenzia delle Entrate, per:

    • l’applicazione dello sconto in fattura;
    • la cessione del credito.

    Le modalità tecniche e procedurali per la presentazione dell’istanza saranno previste con un Provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate.

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