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Domanda definizione liti pendenti.

  • di Luigi Mondardini

    Possibile inviarla anche tramite i servizi telematici delle Entrate.

    L’applicativo è stato reso disponibile il 9 di agosto .
     
    La scadenza è fissata per il 2 ottobre. 
     
    Praticamente poco più di un mese a disposizione  ma considerando anche  il mese di agosto. Dunque un tempo limitato che rischia di non agevolare la decisione di aderire in tempi così ristretti.
     
    Sul sito  www.agenziaentrate.gov.it è disponibile l’applicazione «DCT» che consente di compilare e trasmettere online, entro il 2 ottobre 2017, l’istanza per definire le liti fiscali. 
     
    La domanda si compone del frontespizio e delle sezioni nelle quali vanno riportati i dati necessari a identificare il soggetto che ha proposto l’atto introduttivo del giudizio di primo grado ovvero che è subentrato.
     
    Occorre poi indicare i dati necessari a individuare la controversia pendente oggetto di definizione, i riferimenti dell’atto impugnato e le somme dovute. 
     
    Si ricorda che il provvedimento da definire e quindi le conseguenti somme lorde da versare, è quello oggetto di impugnazione considerando, però, eventuali annullamenti parziali.
     
    È possibile decurtare dalle somme dovute per la definizione tutti gli importi già corrisposti a seguito di iscrizioni a ruolo provvisorie relative al procedimento del quale si chiede la definizione.
     
    Restano escluse le somme spettanti all’agente della riscossione a titolo di aggio e di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notifica, anche se pagati in via provvisoria.
     
    Se il contribuente ha  aderito alla rottamazione occorre indicare (e quindi scomputare) il totale delle somme dovute (versate e da versare) all’agente della riscossione a titolo di capitale e interessi.
     
    Una volta così determinato l’importo netto dovuto, il pagamento può avvenire in un’unica soluzione oppure in massimo tre rate, solo a condizione che gli importi da versare complessivamente superino 2mila euro.
     
    Nel caso di pagamento in tre rate, la seconda rata, pari al 40%, deve essere versata entro il 30 novembre 2017 e la terza rata, nella misura del residuo 20%, entro il 2 luglio 2018. 
     
    In caso di pagamento in due rate, la seconda e ultima rata, pari al 60%, deve essere versata entro il 30 novembre 2017. Per le rate successive alla prima sono dovuti gli interessi legali a decorrere dal 3 ottobre 2017.
     
    La definizione si perfeziona con il pagamento integrale dell’importo netto dovuto o della prima rata e con la presentazione della domanda entro il 2 ottobre 2017 in via telematica.
     

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