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Diritto Camerale: il conguaglio

  • di Luigi Mondardini

    Il conguaglio del diritto camerale segue gli acconti d’imposta .

    In occasione del versamento degli acconti d’imposta per il 2017 in scadenza il prossimo 30 novembre , va effettuato anche il pagamento del conguaglio del diritto camerale 2017 per la parte corrispondente alla maggiorazione del 20% a suo tempo non versata.

    Le imprese che hanno già provveduto al versamento del diritto annuale per l’anno 2017 possono effettuare il conguaglio rispetto all’importo versato, senza alcuna sanzione, entro il termine per il versamento del secondo acconto delle imposte sui redditi e cioè entro il 30 novembre 2017, per i soggetti solari.

    Le imprese già iscritte al 1° gennaio 2017, che dovevano versare il primo acconto delle imposte sui redditi per l’anno 2017 entro il 30 giugno 2017 e che non hanno versato la maggiorazione del 20% prevista con il DM 22 maggio 2017, possono regolarizzare la propria posizione entro il prossimo 30 novembre secondo le seguenti regole:


    - se hanno effettuato il pagamento entro il 30 giugno, versano la differenza (codice tributo 3850) senza ravvedimento;


    - se hanno effettuato il pagamento entro il 20 luglio 2017 usufruendo della proroga di cui al DPCM 3 agosto 2017, versano la differenza tra quanto dovuto e quanto versato, calcolando il ravvedimento sulla differenza;


    - se hanno effettuato il pagamento entro il 21 agosto 2017, versano la differenza tra quanto dovuto, aumentato dello 0,40%, e quanto versato, calcolando il ravvedimento sulla differenza;


    - se hanno effettuato il pagamento dopo il 21 agosto 2017, versano la differenza tra quanto dovuto e quanto versato, calcolando il ravvedimento sull’intero importo dovuto;


    - se hanno effettuato il pagamento dopo il 21 agosto 2017 calcolando il ravvedimento sull’importo versato, versano la differenza tra quanto dovuto e quanto versato, calcolando il ravvedimento sulla differenza.

    Le nuove imprese che hanno chiesto l’iscrizione nel Registro delle imprese e le imprese che hanno denunciato l’apertura di nuove unità locali/sedi secondarie dal 1° gennaio 2017 sono anch’esse tenute al pagamento della maggiorazione del 20% da versare entro il 30 novembre 2017, secondo le seguenti regole:


    - se hanno effettuato il pagamento senza la maggiorazione del 20% entro il 28 giugno 2017 (entrata in vigore del DM) versano la sola differenza;


    - se hanno effettuato il pagamento senza la maggiorazione del 20% dopo il 28 giugno 2017, nei trenta giorni successivi alla data domanda di iscrizione o di denuncia di apertura unità locale/sede secondaria, versano la differenza tra quanto dovuto e quanto versato, calcolando il ravvedimento sulla differenza;


    - se hanno effettuato il pagamento senza la maggiorazione del 20% dopo il 28 giugno 2017, oltre i predetti trenta giorni, versano la differenza tra quanto dovuto e quanto versato, calcolando il ravvedimento sull’intero importo dovuto;


    - se hanno effettuato il pagamento senza la maggiorazione del 20% dopo il 28 giugno 2017, oltre i predetti trenta giorni, calcolando correttamente il ravvedimento sull’importo versato, versano la differenza tra quanto dovuto e quanto versato, calcolando il ravvedimento sulla differenza.

    Viene, inoltre, precisato che le società di capitali con approvazione del bilancio a giugno, che dovevano versare l’acconto delle imposte sui redditi entro il 31 luglio 2017, avrebbero dovuto già tenere conto della maggiorazione del 20% per cui, nel caso in cui sia stato versato il solo diritto base, occorre regolarizzare la differenza con il ravvedimento lungo.

     

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