Benefici premiali anche in caso di dichiarazione tardiva.
Ai contribuenti “virtuosi” ISA vengono riconosciuti una serie di benefici, più specificatamente individuati di anno in anno con apposito Provvedimento dell’Agenzia delle Entrate.
In particolare sono riconosciuti i seguenti benefici:
a) l'esonero dall'apposizione del visto di conformità per la compensazione di crediti per un importo non superiore a 50.000 euro annui relativamente all'imposta sul valore aggiunto e per un importo non superiore a 20.000 euro annui relativamente alle imposte dirette e all'imposta regionale sulle attività produttive;
b) l'esonero dall'apposizione del visto di conformità ovvero dalla prestazione della garanzia per i rimborsi dell'imposta sul valore aggiunto per un importo non superiore a 50.000 euro annui;
c) l'esclusione dell'applicazione della disciplina delle società non operative;
d) l'esclusione degli accertamenti basati sulle presunzioni semplici;
e) l'anticipazione di almeno un anno, con graduazione in funzione del livello di affidabilità, dei termini di decadenza per l'attività di accertamento;
f) l'esclusione della determinazione sintetica del reddito complessivo, a condizione che il reddito complessivo accertabile non ecceda di due terzi il reddito dichiarato.
Si è posta la questione se la possibilità di fruire dei benefici premiali valesse anche in caso di dichiarazione non presentata nei termini, ma trasmessa entro 90 giorni dalla scadenza del termine.
L’Agenzia delle Entrate, espressamente interrogata sul punto, ha chiarito che la dichiarazione tardiva, ma presentata nei 90 giorni, non fa venire meno i benefici premiali di cui può godere il contribuente “virtuoso”, ovvero colui che abbia conseguito, anche a seguito di adeguamento, un punteggio minimo di indice sintetico di affidabilità fiscale pari ad 8.
E ciò in quanto sono considerate valide le dichiarazioni presentate entro novanta giorni dalla scadenza del termine, salva restando l'applicazione delle sanzioni amministrative per il ritardo.
Infatti la dichiarazione tardiva, presentata nei 90 giorni, è quindi sanzionabile per il ritardo, ma pienamente valida, al pari di quella presentata nei termini.
In conclusione vi è tempo fino al 2 marzo 2020 per la presentazione tardiva, soggetta a sanzione in misura fissa di 250 euro, ulteriormente ridotta in caso di ravvedimento a 25 euro (un decimo) se il pagamento avviene entro il 90 giorni, e tutto ciò con la possibilità di far valere i benefici premiali se il contribuente raggiunge un punteggio ISA almeno pari ad 8.