Si considera “omessa” la dichiarazione non trasmessa entro il 29/12 dello stesso anno.
E’ considerata “tardiva” quella non trasmessa entro il termine ordinario ma inviata entro i 90 giorni successivi, ossia entro il 29/12.
Le sanzioni previste per “l’omessa” dichiarazione troveranno applicazioni solo nel caso in cui la dichiarazione non è stata inviata né entro il termine ordinario né il 29/12 si è provveduto alla trasmissione.
Quindi in caso di dichiarazione “tardiva” la sanzione da applicare è esclusivamente quella “minima” , ridotta ad 1/10, quindi, 1/10 di 250 euro = 25,00. La sanzione è dovuta per ciascuna dichiarazione tardiva compresa nel Modello Unico.
Per quanto riguarda la tempestività delle dichiarazioni presentate per via telematica, si considerano tempestive le dichiarazioni trasmesse entro il termine ordinario.
Se scartate dal servizio telematico, devono essere ritrasmesse entro i cinque giorni successivi alla data contenuta nella comunicazione dell’Agenzia delle Entrate che attesta il motivo dello scarto (Circolare n. 195/E/1999).
Quindi la dichiarazione regolarmente trasmessa entro il 30/09 ma scartata dal sistema Entratel e non ritrasmessa nel termine dei successivi 5 giorni è considerata non presentata.
Pertanto nel caso siano passati i 5 giorni dallo scarto senza ritrasmettere la dichiarazione, occorre ritrasmetterla entro il 29/12 e versare la sanzione per la tardività (1/10 di 250 euro).
Passato il termine del 29/12 senza che la dichiarazione venga inoltrata , sarà considerata omessa definitivamente .
In tal caso la sanzione prevista è la seguente:
- se il contribuente trasmette la dichiarazione oltre il 29/12 ma entro il 30/09 dell’anno successivo dal 60% al 120% dell'ammontare delle imposte dovute, con un minimo di euro 200 oppure, se non sono dovute imposte, da euro 150 a euro 500;
- se il contribuente lascia passare anche il 30/09 dell’anno successivo) dal 120% al 240% dell'ammontare delle imposte dovute, con un minimo di euro 250, oppure da euro 250 ad euro 1.000, se non sono dovute imposte.
Le sanzioni applicabili quando non sono dovute imposte possono essere aumentate fino al doppio nei confronti dei soggetti obbligati alla tenuta di scritture contabili.