Alcune categorie di contribuenti non sono tenute alla presentazione della dichiarazione.
La dichiarazione annuale Iva deve essere presentate in linea generale da tutti i contribuenti titolari di partita iva che esercitano una attività di impresa o di lavoro autonomo.
Per volontà del legislatore alcune categorie di contribuenti sono esonerati dalla presentazione della dichiarazione annuale Iva .
In particolare non devono presentare la dichiarazione annuale Iva i seguenti contribuenti:
operazioni esenti:
coloro che hanno registrato esclusivamente operazioni esenti di cui all’art. 10 Dpr 633/72. Tuttavia l’esonero non si applica se il contribuente che normalmente fa operazioni esenti ne effettua alcune che sono imponibili (caso frequente il medico che fa un convegno, o una consulenza a una impresa) anche se riferite ad attività gestite con contabilità separata ; si effettuano operazioni intracomunitarie; nell’anno in cui si di deve procedere alla rettifica della detrazione Iva (19-bis2); se sono stati effettuati acquisti per i quali in base a specifiche disposizioni l’imposta è dovuta da parte del cessionario (acquisti di oro, argento puro, rottami ecc.);
regimi agevolati:
coloro che si sono avvalsi del regime forfetario per le persone fisiche esercenti attività d’impresa, arti e professioni, oppure ci si è avvalsi del regime fiscale di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità.
Attività particolari:
i produttori agricoli esonerati dagli adempimenti perchè con volume di affari inferiore a 7000 euro; gli esercenti attività di organizzazione di giochi, di intrattenimenti ed altre attività indicate nella tariffa allegata al d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 640, esonerati dagli adempimenti IVA ai sensi dell’art. 74, sesto comma, che non hanno optato per l’applicazione dell’IVA nei modi ordinari.
Affitto unica azienda:
le imprese individuali che abbiano dato in affitto l’unica azienda e non esercitino altre attività rilevanti agli effetti dell’IVA.
Non residenti:
i soggetti passivi d’imposta non residenti (art. 44, comma 3, secondo periodo del decreto-legge n. 331 del 1993) qualora abbiano effettuato nell’anno d’imposta solo operazioni non imponibili, esenti, non soggette o comunque senza obbligo di pagamento dell’imposta.
Enti non commerciali:
gli Enti non commerciali, società sportive che hanno esercitato l’opzione per l’applicazione delle disposizioni recate dalla legge 398/91, esonerati dagli adempimenti IVA per tutti i proventi conseguiti nell’esercizio di attività commerciali connesse agli scopi istituzionali.
Infine, i soggetti domiciliati o residenti fuori dall’Unione europea, non identificati in ambito comunitario.