Il contribuente ha la facoltà di regolarizzare l’infedele dichiarazione.
Si considera “infedele” una dichiarazione che non dà una rappresentazione corretta della situazione reddituale del contribuente.
In particolare la violazione si configura quando nella dichiarazione sono indicati alternativamente una base imponibile inferiore a quella accertata; un’imposta inferiore a quella dovuta; un credito superiore a quello spettante; un’indebita detrazione o deduzioni, anche se attribuite in sede di ritenute alla fonte.
E’ in ogni caso possibile regolarizzare l’infedele dichiarazione con la presentazione di un modello integrativo, il pagamento delle sanzioni e delle possibili imposte non versate, sia a saldo che acconto, beneficiando eventualmente del ravvedimento operoso.
La dichiarazione integrativa può essere presentata:
- entro i termini previsti per l’accertamento
- utilizzando il modello conforme a quello approvato per il periodo di imposta a cui si riferisce la dichiarazione.
Per quanto riguarda le sanzioni dovute, occorre distinguere tra errori rilevabili o meno con controlli formali o automatici e poi in base a quando avviene la regolarizzazione.
In particolare:
- nel caso di infedeltà rilevabile a seguito dei citati controlli, la sanzione applicabile è pari al 30% , a cui va poi applicato il ravvedimento operoso.
- Nel caso in cui gli errori non sono rilevabili dai controlli formali e automatici, si deve dapprima verificare se siano passati 90 giorni dalla scadenza della dichiarazione.
In base a quando avviene la regolarizzazione vi è una diversa sanzione, oltre che una diversa riduzione per ravvedimento. L’ Agenzia ridefinisce l’integrazione entro il novantesimo giorno come dichiarazione inesatta, piuttosto che come infedele.
In particolare:
- Se si presenta il modello entro 90 giorni , la sanzione su cui calcolare la riduzione ad un nono, prevista dalla disciplina del ravvedimento, è pari ad € 250;
- se viceversa il modello integrativo viene presentato dal 91° giorno, la sanzione va dall’90% al 180% dell’imposta e, se poi si ricorrere al ravvedimento, la riduzione è applicata al 90%, in base al tempo di regolarizzazione.
In pratica il prossimo 29 gennaio 2018 sarà lo spartiacque per la dichiarazione infedele.