Il pagamento tramite bonifico.
Salvo alcune eccezioni, per poter beneficiare delle detrazioni spettanti in relazione alle spese di recupero edilizio e di riqualificazione energetica degli edifici è necessario effettuare il pagamento mediante il bonifico .
In particolare devono risultare:
- la causale del versamento;
- il codice fiscale del beneficiario della detrazione;
- il numero di partita IVA o il codice fiscale del soggetto a favore del quale è effettuato il bonifico.
Nella circ. 18.11.2016 n. 43, tuttavia, l'Agenzia delle Entrate ha precisato che le detrazioni in argomento spettano anche se:
- per errore è stato utilizzato un bonifico diverso da quello "agevolato";
- non sono stati indicati tutti i dati richiesti e le banche o le Poste Italiane S.p.A. non hanno potuto operare la ritenuta d'acconto di cui all'art. 25 del DL 78/2010 nella misura dell'8%,
- non è stato possibile ripetere il bonifico,
a condizione che il contribuente sia in possesso di una dichiarazione sostitutiva di atto notorietà rilasciata dall'impresa con la quale quest'ultima attesti che i corrispettivi accreditati a suo favore sono stati correttamente contabilizzati ai fini della loro imputazione nella determinazione del reddito d'impresa.
Il chiarimento, quindi, riguarda i soli casi ove, per errore, è stato utilizzato un bonifico diverso da quello "dedicato", o non sono stati indicati tutti i dati richiesti, e non è stato possibile ripetere il bonifico.