Pubblicato sul dell’Agenzia delle Entrate il Provvedimento n. 165110/2017
Riguarda le “ Modalità di cessione del credito corrispondente alla detrazione spettante per gli interventi di riqualificazione energetica effettuati sulle parti comuni di edifici, nonché per gli interventi di riqualificazione energetica che interessano l’involucro dell’edificio con un’incidenza superiore al 25 per cento della superficie disperdente lorda dell’edificio medesimo e per quelli finalizzati a migliorare la prestazione energetica invernale ed estiva”.
E’ prevista la possibilità , relativamente ai condòmini beneficiari di detrazioni di imposta per interventi di riqualificazione energetica sulle parti comuni di edifici, di cedere il credito di imposta pari alla detrazione spettante con riferimento alle spese sostenute dal 01.01.2017 al 31.12.2021.
Tale facoltà è riservata a chi possiede redditi che sono esclusi dall’imposizione Irpef per espressa previsione o perché l’imposta lorda viene assorbita dalle detrazioni previste dal Tuir.
Il credito inizialmente poteva essere ceduto a fornitori, persone fisiche, imprese che svolgono i lavori, esercenti attività di impresa o liberi professionisti, società ed enti.
In seguito è stata aggiunta la possibilità di il credito relativo all’ecobonus sui lavori condominiali anche a banche e intermediari finanziari, oltre che a fornitori e imprese edili.
Il Provvedimento ha precisano che il credito oggetto di cessione da parte dei soggetti aventi diritto alla detrazione di imposta , potrà a sua volta essere ceduto a Terzi.
Il credito di imposta cedibile corrisponde alla detrazione di imposta lorda per le spese sostenute dal 01.01.2017 al 31.12.2021.
La soglia delle spese che danno diritto alla detrazione di imposta ammonta a € 40.000,00 per ciascuno delle unità immobiliari che compongono l’edificio e sarà ripartita in 10 quote annuali costanti.
La misura cedibile risulta pari al :
- 70% per gli interventi che interessano l’involucro dell’edificio;
- 75% per quelli finalizzati a migliorare la prestazione energetica invernale ed estiva degli edifici;
- 65% per interventi di riqualificazione energetica sulle parti comuni degli edifici per i soggetti riconducibili alla cosiddetta no tax area.
Volendo procedere con la cessione del credito , il condomino deve comunicarlo all’amministratore di condominio, entro il 31.12 del periodo di imposta di riferimento, notificando anche l’accettazione del cessionario con l’indicazione della denominazione e del codice fiscale.
La cessione del credito, totale o parziale, potrà essere effettuata solo dopo che il credito di imposta è divenuto definitivamente consolidato e quindi disponibile per effetto di dichiarazione trasmessa.
Sarà cura dell’Amministratore di condominio comunicare annualmente questi dati all’Agenzia delle Entrate con le modalità previste nella dichiarazione precompilata e consegnare al condomino la certificazione delle spese allo stesso imputabili sostenute nell’anno precedente dal condominio.
Il credito di imposta ceduto sarà reso disponibile dall’Agenzia delle Entrate nel cassetto fiscale del cessionario il quale potrà utilizzarlo in compensazione o eventualmente a suo volta cederlo a terzi.
Sarà cura dell’Agenzia delle Entrate con prossima Risoluzione istituire il codice tributo per l’utilizzo in compensazione nel modello F24 telematico.