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Detrazione spese di istruzione

  • di Luigi Mondardini

    Riformulate le disposizioni del Tuir riguardanti la detrazione per le spese di istruzione.

    Ciò in relazione alle novità  introdotte dalla Legge n. 107/2015 e dalla Legge di Stabilità 2016 (Legge n. 208/2015) .
    Spese universitarie:
     
    - a  partire  dall’anno d’imposta 2015 sarà possibile portare in detrazione l’intera spesa sostenuta nell’anno 2015 per la frequenza di università statali;  
     
    - per le università non statali la spesa detraibile sarà determinata in misura non superiore a quella stabilità annualmente da ciascuna facoltà con specifico decreto che per l’anno 2015 doveva essere emanato entro il 31gennaio 2016.
     
    Detrazione per le spese di istruzione sostenute per la frequenza: 
     
    - di scuole dell’infanzia (scuola materna), 
    - del primo ciclo di istruzione, 
    - della scuola secondaria di secondo grado
     
    del sistema nazionale di istruzione di cui all’art. 1 della Legge n. 60/2000, nel limite di euro 400 per alunno o studente.
     
    Tale detrazione non è  cumulabile con quella prevista per le erogazioni liberali alle istituzioni scolastiche per l’ampliamento dell’offerta formativa, prevista invece dall’art. 15 comma 1 lett. i-octies del Tuir.
     
    Erogazioni liberali:
     
    - sono detraibili nella misura del 19% della spesa sostenuta (ma senza limite di importo), le erogazioni liberali a favore degli istituti scolastici di ogni ordine e grado,statali e paritari senza scopo di lucro appartenenti al sistema nazionale di istruzione di cui alla Legge n. 62/2000 e in favore delle istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica e delle università, finalizzate all'innovazione tecnologica, all'edilizia scolastica e universitaria e all'ampliamento dell'offerta formativa.
     
    La detrazione spetta a condizione che il versamento di tali erogazioni sia eseguito tramite banca o ufficio postale ovvero mediante gli altri sistemi di pagamento quali bancomat, carte di credito prepagate, assegni bancari e circolari.
    La C.M. n. 3/E/2016 ha fornito  i criteri per distinguere  fra:
     
    - spese per la frequenza scolastica ( art. 15, comma 1, lettera e-bis), del Tuir)  nel limite massimo di spesa di 400 euro
     
    - erogazioni liberali a favore degli istituti scolastici, già ammesse in detrazione ai sensi della successiva lettera i-octies), senza limite di importo.
     
    In particolare rientrano nell’ambito di applicazione della lettera i-octies), i  contributi volontari consistenti in erogazioni liberali finalizzati:
     
    - all’innovazione tecnologica (ad esempio acquisto di cartucce stampanti), 
    - all’edilizia scolastica (ad esempio pagamento piccoli e urgenti lavori di manutenzione o di riparazione), 
    - all’ampliamento dell’offerta formativa (ad esempio l’ acquisto di fotocopie per verifiche o approfondimenti),
     
    Rientrano invece nella previsione della lettera e-bis): 
     
    - le tasse, i contributi obbligatori,  contributi volontari, le altre erogazioni liberali, deliberati dagli istituti scolastici o dai loro organi e sostenuti per la frequenza scolastica ma non per le finalità di cui alla lettera i-octes), quali ad esempio la tassa di iscrizione, la tassa di frequenza e le spesa per la mensa scolastica.
     
    Rimane, in ogni caso, escluso dalla detrazione l’acquisto di materiale di cancelleria e di testi scolastici per la scuola secondaria di primo e secondo grado.
     

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