Liquidazione Iva e diritto a detrazione dell’Iva sugli acquisti del 2017.
Modificata la bozza precedentemente diramata del modello IVA in cui era stabilito , per la compilazione del quadro VF, che nel quadro dovevano essere indicati l’imponibile e l’imposta relativi ai beni e servizi acquistati e importati nell’esercizio dell’impresa, arte o professione, risultanti da fatture e bollette doganali di importazione annotate nell’anno 2017 sul registro degli acquisti di cui all’articolo 25 ovvero su altri registri previsti da disposizioni riguardanti particolari regimi, tenendo conto delle variazioni di cui all’articolo 26 registrate nello stesso anno.
Nella versione definitiva delle istruzioni non c’è più il riferimento all’anno 2017.
Per esercitare il diritto a detrazione è pertanto necessario che i relativi documenti siano annotati nel registro anteriormente all’esercizio del diritto a detrazione che deve avvenire entro il termine di presentazione della dichiarazione annuale relativa all’anno in cui l’imposta è divenuta esigibile.
Per le operazioni relative al periodo di imposta 2017, la cui Iva risulta esigibile in detto anno, il diritto a detrazione viene esercitato nelle liquidazioni di ciascun periodo e comunque al più tardi con la dichiarazione annuale relativa al periodo di imposta in cui l’imposta è divenuta esigibile.
Le fatture relative alle operazioni realizzate nel 2017 e ricevute nei primi 16 giorni del mese di gennaio 2018, quindi, potranno essere annotate nel registro di cui all’articolo 25 con riferimento al 2017 e la relativa imposta potrà essere portata in detrazione con la liquidazione in scadenza 16 gennaio , termine entro cui i contribuenti mensili sono tenuti alla liquidazione e al versamento dell’Iva relativa al mese di dicembre 2017.
È chiaro che le fatture ricevute nel medesimo periodo, ma relative a operazioni divenute esigibili nel corso del 2018, concorreranno alla liquidazione del prossimo mese di febbraio e la relativa imposta sarà liquidata con riferimento all’Iva 2018.
Per quanto riguarda l’imposta relativa alle fatture esigibili nel 2017, ma ricevute dopo il 16 di gennaio e sino al prossimo 30 aprile (qualora si attenda detto termine ultimo per la presentazione della dichiarazione Iva annuale), potrà essere portata in detrazione direttamente in dichiarazione.
Tutto rinviato al 16 marzo, invece, per i contribuenti trimestrali che liquidano entro quella data il quarto trimestre 2017.